Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP
Cantoni24, di tutti i partiti politici, delle associazioni mantello dell’economia, delle
organizzazioni dei consumatori e delle altre cerchie interessate25.
AR, GR, hotelleriesuisse e HEV sono favorevoli a togliere l’indicazione dei prezzi nelle camere d'albergo: è un adattamento alla pratica attuale, riduce gli oneri amministrativi e permette al settore alberghiero di disporre di maggiore flessibilità nei prezzi e di reagire più rapidamente all'offerta e alla domanda (principio del «prevenute management»).
VS e ZH sono del parere che la possibilità di indicare il prezzo a voce debba essere mantenuta. Infatti, mentre l’esigenza della comunicazione scritta può essere giustificata nel caso di una prenotazione effettuata in anticipo, risulta poco opportuna in caso di arrivo senza preavviso o di una prenotazione eseguita all’ultimo minuto per telefono. Anche GastroSuisse ritiene che la notifica orale debba essere mantenuta, poiché l’indicazione scritta porta a un incremento della burocrazia e a una perdita di tempo alla reception al momento dell’arrivo degli ospiti. GastroSuisse esprime invece il suo consenso esplicito alla soppressione dell'obbligo di affiggere i prezzi nelle camere.
BL nota che lo scopo di questa disposizione è permettere alla clientela alberghiera di conoscere il prezzo da pagare prima di usufruire dell'offerta e di entrare in possesso della camera; inoltre l'indicazione corretta del prezzo da pagare deve poter essere controllata efficacemente dalle autorità competenti. BL ritiene che la formulazione proposta non permetta di raggiungere questi obiettivi. A suo avviso, rinunciare all’indicazione orale del prezzo è importante e permette di disporre di un mezzo di prova; occorrerebbe invece impedire che la notifica scritta del prezzo possa essere fornita al cliente solo al termine del soggiorno. Al verbo «comunicato (al cliente)» dovrebbe essere preferita l’espressione «portato a conoscenza (del cliente)»; la prima variante implica infatti che la semplice comunicazione del prezzo (per e-mail, pubblicità, listino prezzi nella hall della reception) è considerata sufficiente, mentre la seconda espressione induce la struttura alberghiera ad assumersi una maggiore responsabilità nell’indicazione del prezzo. La struttura può provare, grazie alla conferma o alla firma del cliente, che quest’ultimo è a conoscenza del prezzo; inoltre l’autorità d’esecuzione può controllare più facilmente il rispetto di questa disposizione. In ultima analisi BL ritiene che l’indicazione dei prezzi nelle camere debba essere mantenuta poiché costituisce una pratica diffusa in numerosi Paesi ed è apprezzata dai turisti stranieri26.
BS respinge questa proposta concernente l'articolo 11 capoverso 4 e preferisce la versione attuale, che è più trasparente e favorevole ai consumatori. In primo luogo, questo Cantone ritiene che l’indicazione dei prezzi nelle camere sia una pratica diffusa in numerosi Paesi e permetta al cliente di avere un valore di confronto. In secondo luogo, è del parere che le condizioni alle quali deve sottostare la comunicazione per scritto siano poco chiare. Infine, sia il controllo di questa nuova regolamentazione che il perseguimento di infrazioni rischiano di risultare troppo difficili a livello pratico.
3.11 Push-services (art. 11b cpv. 1, frase introduttiva P-OIP)
Art. 11b cpv. 1, frase introduttiva
1 Per le prestazioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, nel luogo in cui è proposta l’offerta e sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio:
24 BL, VS e ZH sono in parte contrari; BS la respinge
25 Soltanto GastroSuisse si oppone in parte
26 La formulazione proposta da BL in merito a questa disposizione è riportata nel punto 3.18