Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP
pensione o della pensione completa deve essere portato per scritto a conoscenza del cliente al più tardi al momento dell’arrivo e affisso nelle camere (in alternativa: comunicato)».
Art. 11b Modalità d’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola
informazione
Capoverso 3
asut, Orange e Swisscom tengono a sottolineare che durante la consultazione sulla modifica delle ordinanze concernenti la legge sulle telecomunicazioni, svoltasi dall’8 aprile al 5 giugno 200952, essi non hanno avuto la possibilità di esprimersi sull’articolo 11b capoverso 3 dell’OIP (informazione sulla disattivazione del servizio push). Mentre l’invio di questa informazione per ogni SMS è possibile nonostante le difficoltà tecniche, è estremamente complesso dare ai clienti la possibilità di rinunciare a questo annuncio. Ciò presuppone infatti la creazione di due banche dati dei clienti (coloro che desiderano l’informazione e coloro che invece non sono interessati). Questi tre partecipanti propongono pertanto di riformulare il capoverso 3 nel modo seguente: «In seguito all’accettazione dell’offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, per ogni unità d’informazione, della maniera in cui procedere per disattivare il servizio. Al consumatore può essere offerta la possibilità di rinunciare gratuitamente a questa informazione.»
Art. 11c (nuovo) Modalità d’indicazione delle tariffe aeree
Capoverso 1
Swiss ed economiesuisse propongono di riformulare l’articolo 11c capoverso 1 nel modo seguente: «Chi propone in Svizzera tariffe aeree ai consumatori, in qualsiasi forma sia, compreso su Internet, per servizi aerei da un aeroporto situato in Svizzera o nell’Unione europea, deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili».
Art. 13 cpv. 2 e 18 cpv. 2 Problema del prezzo indicativo
economiesuisse, asut, Orange e Swisscom propongono le formulazioni seguenti:
Articolo 13 capoverso 2 : «I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi se menzionano chiaramente che si tratta raccomandazioni di prezzo non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza».
Articolo 18 capoverso 2 «I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste o cataloghi di prezzi purché indichino chiaramente che si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza».
Art. 14 Specificazioni
Capoverso 2
BL propone di autorizzare il fatto che una pubblicità rinvii a un sito internet per le informazioni sulle specificazioni, a condizioni che tali informazioni siano facilmente accessibili (con 1 - 3 click del mouse).
52 Cfr. http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/03153/index.html?lang=it