Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP
Tutti i partecipanti alla consultazione si sono dichiarati favorevoli alla modifica prevista
all’articolo 11b.
I Verdi, PS, acsi, SKS e Orange approvano la migliore protezione dei consumatori apportata da questa modifica.
AG ritiene che la formulazione «nel luogo in cui è proposta l’offerta» non sia chiara e debba essere precisata; propone pertanto di sostituirla con «sulla piattaforma dell’offerta».
asut, Orange e Swisscom si sono espressi anche sul nuovo capoverso 3 dell’articolo 11b, in vigore dal 1° luglio 2010; le loro argomentazioni sono riportate nel punto 3.18.
3.12 Modalità d’indicazione delle tariffe aeree (art. 11c P-OIP)
Art. 11c (nuovo) Modalità d’indicazione delle tariffe aeree
1 Chi propone tariffe aeree ai consumatori deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.
2 Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso deve includere la tariffa aerea applicabile e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti applicabili, inevitabili e
prevedibili al momento della pubblicazione.
3 Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere precisati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest’ultima, i seguenti elementi:
a. le imposte;
b. le tasse aeroportuali, e
c. altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al
carburante.
4 I supplementi di prezzo facoltativi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata in modo esplicito («opt-in»).
La nuova disposizione sulla modalità d’indicazione delle tariffe aeree raccoglie l’adesione della stragrande maggioranza dei partecipanti. Tutti i Cantoni sono favorevoli, come pure i partiti politici, le associazioni mantello dell’economia, le associazioni dei consumatori e tutte le altre organizzazioni interessate27.
TCS fa notare che questo nuovo articolo rappresenta un miglioramento e una semplificazione per gli utenti di Internet. kf ritiene che i principi contenuti in questa disposizione siano di notevole importanza e debbano essere sostenuti.
La problematica delle spese legate all’utilizzo delle carte di credito è sollevata da diversi partecipanti. BL vorrebbe che un commento o un foglio informativo della SECO menzionasse chiaramente che le spese legate all’utilizzo di carte di credito costituiscono «altri compensi» ai sensi del capoverso 3 lettera c, pertanto devono essere inclusi nel prezzo. La CFC propone la regola seguente: se è possibile pagare soltanto con la carta di credito e tale modalità di pagamento determina un sovrapprezzo, tale supplemento deve essere incluso nel prezzo totale. Anche l’acsi, I Verdi e la SKS ritengono che gli «altri compensi» includano le spese per il pagamento con carta di credito. Questi tre partecipanti citano l’esempio di Easy jet, che pubblicizza tariffe aeree molto convenienti. Il prezzo indicato però (ad. es. 50.- fr.) è valido solo se si paga con la Visa Electron, una carta molto poco diffusa in Svizzera e alla quale sono una piccola percentuale di consumatori ha accesso in Svizzera. In alternativa è possibile utilizzare la
27 Solo il Centre patronal si è opposto