Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP
3.18 Altri suggerimenti
Diversi partecipanti alla consultazione propongono di completare la versione del progetto che è stata loro sottoposta oppure presentano proposte concrete di formulazione.
Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo
Capoverso 1
PS, acsi e SKS constatano che sempre più spesso si ha a che fare con merci internazionali (ad es. vestiti e scarpe di catene di grandi magazzini) le cui etichette riportano il prezzo in franchi svizzeri e in euro. I consumatori non sanno se hanno l’obbligo di pagare il prezzo indicato in franchi svizzeri, generalmente più elevato, o se possono pagare il prezzo in euro, molto più conveniente. In genere i negozi accettano solo il pagamento in franchi svizzeri. I tre partecipanti chiedono quindi che l’articolo 3 capoverso 1 sia modificato come segue: «Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto). Se il prezzo è indicato in euro o in un’altra valuta estera, il consumatore deve essere libero di pagare in tale valuta».
Art. 4 Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi
Capoverso 1
SENS e SLRS sollevano un problema legato all’obbligo di includere, nel prezzo effettivamente pagabile, i contributi anticipati per lo smaltimento. Queste due fondazioni dichiarano di essere incaricate dall’economia privata di gestire un sistema di recupero ed eliminazione degli apparecchi elettrici ed elettronici che si basa su un’ordinanza del Consiglio federale51. I commercianti, fabbricanti e importatori che decidono, su base volontaria, di partecipare e finanziare questo sistema riscuotono pertanto una tassa anticipata di riciclaggio (TAR) che è compresa nel prezzo di vendita degli apparecchi. Purtroppo alcuni fornitori poco corretti si rifiutano di partecipare a questo sistema approfittando del suo carattere non vincolante. Entrambi i partecipanti si auspicano che l’OIP preveda l’obbligo, per i fornitori che hanno effettivamente trasferito la TAR sul prezzo di vendita, di indicare a parte anche questo importo. In tal modo i consumatori sono informati della prestazione supplementare messa a disposizione e possono inoltre distinguere tra i prodotti comprendenti la TAR e i prodotti di fornitori che non aderiscono a questo sistema.
TCS constata che l’offerta di veicoli elettrici diventa sempre più importante, da cui l'esigenza crescente per i consumatori di conoscere i prezzi dell'elettricità. Tuttavia lamenta il fatto che spesso numerose società del mercato dell’elettricità spesso non rispettano l’OIP e indicano il prezzo IVA esclusa.
Art. 6 Merci misurabili e prezzo unitario
Capoverso 3 (prezzo delle conserve alimentari)
AG indica che il rinvio all’ordinanza sulle dichiarazioni menzionato all’articolo 6 capoverso 3 OIP è sbagliato: si tratta dell’articolo 17 capoverso 1 lettera a e non dell’articolo 18.
51 Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620)