Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP
Swisscom e Orange sono fermamente contrari a questa modifica. Essi ritengono che le disposizioni dell'OIP relative alla pubblicità siano già troppo dettagliate e molto complesse. La modifica proposta però ("facilmente visibile e agevolmente leggibile") si spinge oltre le norme attuali e non è realizzabile nella pratica. Molto spesso sui cartelloni, sugli annunci o negli spot televisivi, le specificazioni, anche quelle a caratteri piccoli, richiedono diverse linee di testo. Queste informazioni non possono, nemmeno con la buona volontà, essere comunicate in modo facilmente visibile e agevolmente leggibile. Inoltre l’OIP parte dal principio errato che la pubblicità debba contenere indicazioni dettagliate quanto un punto vendita (PV). La pubblicità non costituisce di per sé una proposta contrattuale (cfr. art. 7 cpv. 2 CO); è al PV che si realizza la decisione d’acquisto, quindi è in tale sede che l’offerta deve essere precisata in modo dettagliato. Inoltre i nuovi criteri di leggibilità e visibilità non sono abbastanza precisi, portano a un’insicurezza nell’applicazione del diritto e aumentano il rischio di perseguimento penale, il che va contro il principio nulla poenea sine lege stricta. Essi propongono di sopprimere questa modifica e chiedono una rielaborazione profonda delle disposizioni sulla pubblicità, in modo da renderle più incentrate sulla pratica, ricorrendo ad esperti del settore stesso e dei media, nonché alle organizzazioni dei consumatori.
3.15 Comparazioni dei prezzi relativi agli articoli di stagione (art. 16 cpv. 3 P-OIP)
Art. 16 cpv. 3
3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. L’autocomparazione per merce di stagione come abiti, scarpe e articoli sportivi, può essere praticata per quattro mesi al massimo se il prezzo più elevato è stato effettivamente praticato almeno nei due mesi
precedenti.
La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questa disposizione l’ha accolta favorevolmente. Salvo due eccezioni35, i Cantoni la approvano, così come il PCS, il PLR, diverse associazioni mantello dell’economia36 e altre cerchie interessate.
Pur restando favorevoli a questa disposizione, BL si chiede se l’elenco sia esaustivo e se includa ad esempio anche i mobili da giardino; Fust vorrebbe aggiungere alla lista dei prodotti di stagione i climatizzatori, i barbecue e gli umidificatori; GastroSuisse propone di rinunciare a questa aggiunta, poiché la distinzione tra le merci di stagione e le altre è poco chiara, e di modificare invece la disposizione esistente prevedendo un massimo di quattro mesi per tutti gli articoli. La FER chiede che il prezzo comparativo sia indicato fino al totale esaurimento dell’articolo, a condizione che il prezzo normale sia stato mantenuto per almeno due mesi.
AG respinge questa modifica temendo che i venditori offrano queste merci a un certo prezzo nelle stagioni intermedie per poter poi indicare i prezzi comparativi; VD si oppone, sostenendo che la regola attuale sia ormai conosciuta dai commercianti e che un nuovo cambiamento provocherebbe delle incertezze. Questi due Cantoni ritengono inoltre che la nozione di “articoli di stagione” sia vaga e che la distinzione dalle merci “normali” sia poco chiara, fattori che complicano notevolmente l’esecuzione. I Verdi, acsi, kf e SKS considerano troppo lunga la durata di quattro mesi per le merci di stagione che, in ogni caso, sono di attualità soltanto per poco tempo e, a loro avviso, non è possibile controllare che il prezzo sia stato veramente praticato per due mesi. economiessuisse fa riferimento al parere della Swiss Retail Federation che, analogamente alla FER, vorrebbe una soluzione più facile da mettere in pratica. Essa lamenta il fatto che le merci messe in saldo nel corso della stagione precedente debbano essere rietichettate nella stagione successiva. Ciò genera dei costi notevoli e non è trasparente
35 AG, VD
36 SIC Svizzera, USAM, USC e USS