Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP

Art. 22 Esecuzione

BL si augura che l’esecuzione dell’OIP in materia di pubblicità per radio e televisione sia affidata alla SECO in modo da regolamentare in maniera chiara la competenza di intervenire per i programmi trasmessi in tutta la Svizzera. La prassi mostra infatti che certi Cantoni non osano intervenire in questo genere di casi, sebbene constatino regolarmente delle infrazioni. BL propone dunque di aggiungere un nuovo capoverso (3) all’articolo 22, dal contenuto seguente: «La Segreteria di Stato dell’economia vigila sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per la pubblicità trasmessa via radio o televisione sul territorio svizzero; la procedura à disciplinata dal diritto federale.» In alternativa BL chiede la formulazione seguente: «la SECO sostiene i Cantoni nell’esecuzione di tali compiti mediante istruzioni chiare.»

La Swiss Retail Federation vorrebbe che si cambiasse il sistema d’esecuzione dell’OIP. Essa chiede che le autorità d’esecuzione si concentrino sul problema dei prezzi ingannevoli (i cosiddetti prezzi gonfiati) che traggono in inganno i consumatori indicando come prezzo comparativo un prezzo esagerato che non è mai stato praticato. Gli altri casi potrebbero ad esempio essere controllati soltanto in un seguito a un reclamo concreto.

Art. 23 Alta sorveglianza della Confederazione

Capoverso 1

Swiss ed economiesuisse ritengono che l’esecuzione dell’articolo 11c relativo alla modalità d’indicazione delle tariffe aeree dovrebbe essere affidata all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); esse fanno notare infatti che il regolamento europeo esige dagli Stati la fissazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni alle disposizioni sulle tariffe, cosa che non avviene nel caso della multa prevista per le infrazioni all'OIP. Pertanto le infrazioni all’articolo 11c capoverso 1 OIP dovrebbero essere sanzionate non soltanto sulla base dell’articolo 24 LCSI, ma anche sulla base degli articoli 91 e segg. della legge sulla navigazione aerea54. Propongono quindi di riformulare l’articolo 23 capoverso 1 OPI nel modo seguente: La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite del Dipartimento federale dell’economia. Le infrazioni all’articolo 11c della presente ordinanza sono perseguite dall’Ufficio federale dell’aviazione civile dall’Ufficio federale dell’aviazione civile conformemente all’articolo 24 LCSI e agli articoli 91 e segg. LNA.

54 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)

2010-12-13/466 \ COO.2101.104.5.2392812 22/27