Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP

carta di debito Visa, ma in tal caso le spese ammontano a 10.50 franchi. Analogamente alla Visa Electron, questa carta non è diffusa in Svizzera. Restano quindi le carte di credito correnti, il cui utilizzo implica una spesa di 20.50 franchi e fa salire il prezzo del biglietto a 70.50 franchi. Tali partecipanti ne traggono la conclusione che queste due modalità di pagamento ipotetiche sono un mezzo per aggirare le prescrizioni dell’OIP, in base alla quale deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile. Di conseguenza l’articolo 11c dovrebbe essere riformulato in modo tale che in un caso del genere si indichi nella pubblicità il prezzo di 70.50 franchi.

Anche PS, I Verdi, acsi e SKS appoggiano espressamente il capoverso 4 dell’articolo 11c; accade molto spesso infatti che i consumatori ordinino, senza volerlo, prestazioni preprogrammate di cui non hanno affatto bisogno. Inoltre in questi casi il prezzo indicato inizialmente nella pubblicità non corrisponde al prezzo effettivo da pagare. Soltanto il principio dell’opt-in garantisce che il contratto concluso si basi su manifestazioni di volontà reciproche e concordanti. Tali partecipanti ritengono inoltre che il principio dell’opt-in non dovrebbe applicarsi soltanto ai viaggi in aereo, bensì estendersi anche alle altre prestazioni offerte online (ad es. vendita di biglietti per manifestazioni sportive o concerti).

economiessuisse approva espressamente il fatto che l’OIP riveduta contenga, in materia di tariffe aeree, prescrizioni analoghe al regolamento europeo. Tuttavia, allo stesso modo di Swiss, reputa problematico che questo articolo si allontani dal regolamento europeo su alcuni punti importanti. Da un lato il campo d’applicazione materiale è formulato in maniera meno precisa, dall’altro il campo d’applicazione secondo il luogo non è definito, il che potrebbe condurre a gravi distorsioni della concorrenza28. Swiss e economiesuisse ritengono inoltre che l'esecuzione di questo articolo dovrebbe essere affidata all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); gli argomenti che esse sollevano a questo proposito sono riportati nel punto 3.18.

3.13 Problema del prezzo indicativo (art. 13 cpv. 2 e 18 cpv. 2 P-OIP)

Art. 13 cpv. 2

2I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi se menzionano chiaramente che si tratta raccomandazioni di prezzo non vincolanti.

Art. 18 cpv. 2

2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili, purché indichino chiaramente che si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.

Gran parte dei partecipanti è nettamente favorevole o non contraria a questa modifica. Fatta eccezione per AG, tutti i Cantoni l’approvano così come il PCS, il PLR, diverse associazioni

mantello dell’economia29, il TCS e le altre cerchie interessate30.

L’UPSA osserva che questa modifica corrisponde alle disposizioni del diritto dei cartelli relative al settore dell’automobile, in vigore da otto anni.

AG, I Verdi, PS, CFC, acsi, kf e SKS si sono opposti in maniera generale all’indicazione di prezzi indicativi, ritenendo che inducano un allineamento dei prezzi e nuocciano alla concorrenza; inoltre, visto il loro carattere non vincolante, non sono di alcuna utilità per i consumatori.

USAM, ASMAS, Agora e Veledes spiegano che i prezzi indicativi sono indicatori non vincolanti che permettono di fissare i prezzi (importanti innanzitutto per i piccoli commercianti) e inoltre

28 La formulazione proposta da economiesuisse e Swiss in merito a questa disposizione è riportata nel punto 3.18

29 SIC Svizzera, USC, USS

30 Tra cui Coop, FER, Fust, Migros, Swiss Retail Federation e UPSA

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