Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OIP

Capitolo 5 Indicazione fallace di prezzi

GastroSuisse ritiene che il titolo del capitolo 5 «Indicazione fallace di prezzi» non corrisponda al contenuto degli articoli 16 - 19, che indicano i requisiti per l'indicazione di prezzi comparativi, di riduzioni di prezzo, ecc. Secondo tale associazione è l’ordinanza nel suo complesso che ha come scopo quello di evitare indicazioni fallaci di prezzi.

Art. 16 Indicazione di altri prezzi

Capoverso 2 (tipo di comparazione dei prezzi)

Swiss Retail Federation fa notare che in virtù dell’articolo 16 capoverso 2 OIP, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Il manuale della SECO relativo all’OIP prevede dal suo canto che il semplice fatto di barrare il prezzo non indica in modo sufficientemente chiaro quali prezzi sono comparati, ragione per cui è necessario aggiungere una menzione quale «prima-ora», «vecchio-nuovo», ecc. Tale federazione ritiene che questa regolamentazione non tenga conto della prassi e induca un onere di lavoro inutile. A suo avviso, per quanto concerne l’autocomparazione, il semplice fatto di barrare il prezzo e di indicarne uno nuovo dovrebbe essere sufficiente; ai giorni nostri i consumatori partono spontaneamente dal prinicipio che si tratta di un'autocomparazione. Essa propone dunque di modificare il capoverso 2 nel modo seguente: «Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi. Nel caso di prezzi di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta».

Capoverso 3 (durata d’indicazione del prezzo comprativo)

AG ritiene che l’esame del rispetto dell’articolo 16 sia estremamente difficile e richieda un notevole onere lavorativo. Prevedendo l’obbligo di indicare la durata durante la quale il prezzo comparativo è stato o sarà praticato, l’esecuzione ne risulta facilitata. Tale Cantone propone pertanto di modificare il capoverso 3 aggiungendo l’obbligo di indicare la durata durante la quale la merce è stata offerta al prezzo comparativo.

Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo

Capoverso 2

Il settore della pubblicità53 non capisce la ragione per cui una menzione quale «Offerta: dal 30% al 70% sui mobili» sia considerata ingannevole. Le disposizioni complesse e poco chiare relative alle indicazioni fallaci di prezzo vietano questo genere di menzione e richiedono l'indicazione dei prezzi e di specificazioni dettagliate. Secondo questi partecipanti, per evitare qualsiasi inganno, basterebbe garantire che i prodotti o le categorie di prodotti indicati siano effettivamente offerti e venduti alle aliquote di riduzione indicate.

Anche Swiss Retail Federation non capisce perché l’eccezione prevista all’articolo 17 capoverso 2 per le aliquote o gli importi di riduzione unici non dovrebbe applicarsi anche alle menzioni quali «sconto del 10-50%». I consumatori non sono indotti in errore poiché sono consapevoli del fatto che la riduzione può variare all’interno di questa forbice. Viene proposta dunque la formulazione seguente: «L’obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l’unità di vendita s’applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l’aliquota o l’importo di riduzione sia il medesimo o che sia indicata una forbice di aliquote o di importi di riduzione.»

53 ASA, ASMD, ASW, AWS, BSW, IGEM, Media Svizzeri, Publisuisse, Pub. Svizzera, script

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