Rapporto LFE
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 5 capoverso 2
TG, SVSM e BirdLife si dichiarano espressamente favorevoli alla proposta che la Confederazione assuma un ruolo direttivo nel settore della formazione e del perfezionamento.
GE e SCAV si chiedono chi organizzerà i corsi di formazione e come verranno ripartiti i relativi costi, esigendo una disposizione più precisa a tale proposito.
La formazione e il perfezionamento non dovrebbero limitarsi agli ispettori degli apiari e del bestiame (associazioni per l‟allevamento dei conigli di razza, dei piccioni di razza, dei volatili di razza, FSK, ZUN, associazioni per gli animali di piccola taglia CH e gli uccelli ornamentali).
Articolo 6
I Cantoni si assumerebbero la responsabilità dell‟eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che non risultano da un‟attività commerciale. L‟attuale articolo 6 permette ai Cantoni di obbligare i Comuni a impiegare gli affossatori. BL e VJF BL chiedono che il senso dell‟articolo 6 sia mantenuto per analogia, pur dovendo subire un adeguamento linguistico.
Articolo 10
ZBV propone di prevedere una disposizione derogatoria per i provvedimenti generali di lotta a livello nazionale. Accettando il principio di base delle disposizioni derogatorie, nella misura in cui i rischi della lotta alle epizoozie lasciassero un certo margine di manovra, sarebbe possibile tenere conto delle richieste dei bioagricoltori.
FiBl e Demeter propongono di stabilire rapidamente i relativi provvedimenti soltanto in caso di epizoozie altamente contagiose. Per le altre epizoozie occorre concordare tali provvedimenti dopo aver consultato le cerchie interessate, cercando alternative valide alle drastiche misure di lotta (vaccinazione su scala nazionale, abbattimento precauzionale). Inoltre dovrebbe essere prevista l‟istituzione di un organismo permanente che si occuperebbe di possibili provvedimenti e potrebbe lanciare tempestivamente la ricerca di alternative di lotta alle epizoozie.
Articolo 11 capoverso 2
ZG, LU e VETD LU propongono di estendere l‟obbligo di notifica ad altre persone che dispongono di una formazione nell‟ambito veterinario e che hanno contatto con gli effettivi di animali. Si tratta in particolare dei tecnici d‟inseminazione, dei commercianti di bestiame, dei trasportatori e del personale dei macelli.
BL e VJF BL propongono che le persone addette agli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (affossatori), in particolare nei centri di raccolta comunali delle carcasse di animali, continuino a essere soggette all‟obbligo di notifica, poiché in tali centri vengono eliminati anche animali colpiti da un‟epizoozia.