Rapporto LFE

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

per un‟esecuzione efficace e uniforme. Gli impegni dei Cantoni devono essere limitati al minimo assoluto, vale a dire a un livello veramente necessario per garantire un‟esecuzione efficace e un‟informazione adeguata.

Secondo JU, AR, NE, UR, VS, OW, TG, SZ, BS, BL, GL, SH, ASVC, VET JU, VJF BL, LSVW, VeD BE, KT AI/AR e KT URK questo articolo non dovrebbe avere la conseguenza che ai Cantoni siano attribuiti ulteriori obblighi e compiti supplementari nel settore dell‟informazione (mancanza di risorse supplementari). JU chiede che i costi che ne derivano vengano assunti dalla Confederazione.

LU, ZG e VETD LU propongono che gli obblighi di notifica dei Cantoni siano previsti soltanto dove ciò è necessario per l„esecuzione del piano di controllo nazionale nonché per la sorveglianza e la lotta alle epizoozie, poiché un‟estensione degli obblighi di notifica per i Cantoni comporterebbe maggiori oneri e quindi costi supplementari.

TI valuta positivamente il principio secondo cui la Confederazione sorveglia l‟esecuzione della legislazione veterinaria. Tuttavia ciò non dovrebbe comportare per i Cantoni un onere lavorativo sproporzionato. È comunque escluso che il Cantone possa aumentare le proprie risorse per soddisfare queste nuove esigenze.

FR esprime alcune riserve in merito alle possibili ripercussioni che questa nuova disposizione potrebbe comportare. Tale disposizione, che è formulata in modo molto generico e dovrebbe essere precisata da una disposizione a livello di ordinanza, potrebbe causare compiti supplementari e quindi ulteriori costi che dovrebbero essere assunti dai Cantoni. A queste condizioni FR ritiene che i compiti assunti dai Cantoni dovrebbero essere rimborsati almeno per la metà dalla Confederazione.

AG rifiuta questa disposizione poiché le ripercussioni sui Cantoni, a livello finanziario e del personale, della regolamentazione proposta non sarebbero state esposte.

SVSM ritiene che la notifica dei risultati dei controlli e delle inchieste sia indispensabile affinché la Confederazione possa svolgere il proprio ruolo direttivo. PS, PSA e ZTS chiedono l‟introduzione di una variante vincolante al posto della formulazione potestativa.

Siccome nell‟articolo 3 dell‟ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali la legge sulle epizoozie non è menzionata, zooschweiz si chiede se non sarebbe opportuno citare in questo articolo anche le decisioni penali.

Articolo 53b

La cooperazione internazionale negli ambiti proposti è importante e viene quindi approvata dal PPD.

SFF considera positiva l‟intenzione della Confederazione di concludere con Stati che non sono membri dell‟Unione europea trattati di diritto internazionale in materia di riconoscimento dell‟equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali. A tale proposito occorre tuttavia garantire che l‟equivalenza non sia soltanto riconosciuta, ma anche effettivamente esistente.

Per l‟UDC la disposizione prevista è inaccettabile e viene quindi rifiutata, poiché il diritto nazionale legittimato democraticamente potrebbe essere svuotato o ignorato