Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum se di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
Ogni accordo concernente il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen è denunciabile alle condizioni previste dall'accordo d'associazione a Schengen (cfr. art. 7 e 17 AAS). Il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio non concernono assolutamente l'adesione a un'organizzazione internazionale. Resta da stabilire se lo scambio di note menzionato contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione necessita l'adozione di leggi federali. Per disposizioni che contengono norme di diritto s'indendono, secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)30, le disposizioni generali e astratte di applicazione dirette che creano obblighi, conferiscono diritti o attribuiscono competenze. Sono parimenti importanti le disposizioni che nel diritto interno, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere formulate in una legge in senso formale. Il regolamento e la decisione del Consiglio prevedono in particolare un accesso a dati sensibili riservato a determinate autorità. Contengono disposizioni direttamente applicabili e determinano segnatamente i dati che possono essere rilevati e registrati nonché le autorità che vi hanno accesso e in quali circostanze. Queste disposizioni sono importanti nella misura in cui non potrebbero essere pronunciate sul piano nazionale altrimenti che sotto forma di una legge in senso formale, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost.31. L'attuazione del regolamento e della decisione del Consiglio necessita inoltre, nella fattispecie, un adeguamento della legislazione federale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento della decisione sul Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza sottostà pertanto al referendum in materia di accordi internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.
5.3 Decisione di approvazione e trasposizione
In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.32, l'approvazione di un trattato internazionale incombe generalmente all'Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale, oppure trattandosi di trattati internazionali di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a de la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA33). Un trattato è detto di portata limitata segnatamente se concerne materie rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale (art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA).
Il regolamento VIS è un atto importante che contiene norme di diritto. Prevede in particolare la rilevazione di dati biometrici nel quadro della procedura di rilascio del visto. Disciplina inoltre quali tipi di autorità degli Stati Schengen sono autorizzate a
30RS 171.10
31Cfr. sul recepimento della biometria nei passaporti, FF 2007 4731
32RS 101