Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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registrare e consultare i dati e in quali circostanze. Diverse disposizioni del regolamento VIS sono pertanto importanti e vanno quindi varate sul piano nazionale sotto forma di legge, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost. Lo scambio di note sul regolamento VIS non può quindi essere considerato come un trattato di portata limitata. La decisione del Consiglio completa il regolamento VIS concernente l'accesso delle autorità preposte alla sicurezza ed è quindi di stessa natura del regolamento. La decisione è parimenti trasposta nella LStr. Il pertinente scambio di note non può pertanto essere considerato come un trattato di portata limitata.
Solo il Parlamento è dunque abilitato ad approvare gli scambi di note in merito al recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. La Svizzera dispone pertanto di un termine massimo di due anni dalla notifica, ovvero fino al 16 luglio 2010, per soddisfare i propri requisiti costituzionali in vista del recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. Siccome però la messa in applicazione del VIS centrale è prevista già per il marzo 2010, è d'uopo disporre delle basi legali sin da tale data e notificare preliminarmente all'UE che la Svizzera ha soddisfatto i propri requisiti costituzionali. Il Consiglio federale è stato abilitato ad approvare tali atti nei 30 giorni dopo la notifica da parte dell'UE unicamente fatta salva la decisione finale dell'Assemblea federale, e eventualmente del popolo, in quanto la decisione sottostà a referendum in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.
Conformemente all'articolo 141a capoverso 2 Cost., il decreto federale che approva i due scambi di note e le modifiche di legge rese necessarie dal recepimento possono essere integrati nel medesimo atto legislativo.