Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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Stati Schengen sono incaricati di approntare il regime di sanzioni istituito dal regolamento VIS (art. 36 del regolamento). Per la Svizzera, il Codice penale (CP)12 contiene già tuttora le pertinenti disposizioni che consentono di sanzionare i reati in questione. L'articolo 179 novies CP si applicherà perlopiù all'utilizzo fraudolento di dati sensibili, in combinazione con l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD)13. Altri articoli del Codice penale possono parimenti entrare in linea di conto, ad esempio gli articoli 143 seguenti CP, purché i dati personali siano già stati registrati elettronicamente e l'autore abbia avuto l'intenzione di arricchirsi in modo illegittimo. Più marginalmente è concepibile che il funzionario responsabile dell'uso dei dati si renda colpevole di una violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 CP. Nel quadro dell'associazione della Svizzera a Dublino è tuttavia stata creata una norma di diritto penale speciale (art. 117a LAsi)14 nella legge sull'asilo, che sanziona il trattamento indebito di dati del sistema Eurodac. Appare pertanto logico riprendere la medesima sanzione, ovvero la multa fino a 10 000 franchi, per la persona che tratta i dati personali del VIS centrale per uno scopo che non sia quello previsto dal regolamento VIS e dalla decisione del Consiglio oppure che tratta i dati personali della banca dati nazionale per uno scopo che non sia l'espletamento delle proprie mansioni legali (cfr. ordinanza N-VIS).
Le autorità designate dalla Svizzera e autorizzate, in base al regolamento VIS e alla decisione del Consiglio, a registrare o consultare dati, devono inoltre essere comunicate all'Unione europea. Tale designazione dovrebbe figurare parimenti nella legge in senso formale qualora l'autorità in questione è chiamata a trattare o comunicare dati sensibili (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 LPD). Ora, il sistema d'informazione visti centrale e la nuova banca dati nazionale visti contengono dati sensibili quali ad esempio i motivi di rifiuto di un visto (art. 12 cpv. 2 del regolamento). È quindi previsto di creare segnatamente una nuova disposizione legale relativa alla banca dati nazionale visti. Occorre inoltre creare nuove basi legali che indichino le autorità autorizzate a consultare da un lato i dati del sistema nazionale visti e dall'altro quelli del VIS centrale. Occorre parimenti stabilire le autorità autorizzate a registrare i dati richiesti nel quadro del VIS centrale nel sistema nazionale visti conformemente al regolamento VIS.
2.3.2 Disciplina proposta
I nuovi articoli sono integrati nella legge sugli stranieri (LStr)15 in quanto tuttora è chiaro che il sistema d'informazione visti non farà parte del sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC)16. La LStr è la legge pertinente dal profilo della materia, trattandosi di dati relativi al rilascio o al rifiuto dei visti.
L'articolo 109a LStr costituisce pertanto la base legale per la nuova banca dati nazionale visti. Tratta del sistema svizzero relativo ai visti in cui sono registrati i dati dei richiedenti il visto. Tali dati sono trasferiti simultaneamente, in parte, nel VIS centrale. Un'altra disposizione (art. 109b LStr) concerne le autorità autorizzate a consultare il VIS centrale. È bene definire quali autorità hanno accesso al sistema e a quale scopo, conformemente alle norme europee. È parimenti designato il punto di
12RS 311.0
13RS 235.1
14RS 142.31; RU 2004 6709
15RS 142.20
16Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migra-
zione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513).