Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

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accesso centrale cui le autorità di perseguimento penale dovranno rivolgere le loro domande scritte per ottenere dati del VIS centrale (art. 109b LStr). Una disposizione tratta parimenti della consultazione dei dati della nuova banca dati nazionale visti, ovvero dei dati concernenti esclusivamente la Svizzera (art. 109c LStr).

Conformemente alla decisione del Consiglio è inoltre d'uopo prevedere un articolo che indichi quali autorità possono essere contattate da uno Stato europeo che ancora non applica il regolamento VIS e che desidera avere informazioni sul sistema allo scopo di prevenire o lottare contro il terrorismo o altri gravi crimini (art. 109d LStr).

Le disposizioni esecutive sono disciplinate dall'articolo 109e LStr. È previsto in particolare di enumerare in maniera esatta, a livello di ordinanza, le varie autorità autorizzate a registrare o consultare i dati. La legge in senso formale prevede a tal fine una pertinente delega di competenza al Consiglio federale.

È parimenti prevista una sanzione per il trattamento indebito dei dati del VIS centrale o nazionale (art. 120d LStr).

L'attuazione del VIS implica infine il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto. Il rilevamento, che attualmente non tutte le ambasciate effettuano, implicherà un onere lavorativo eccessivo. Nel quadro della procedura di rilascio dei visti presso le ambasciate occorre pertanto prevedere la delega di determinate mansioni a terzi (art. 98a LStr).

2.3.3 Commento alle singole disposizioni

2.3.3.1 Articolo 98a Delega di compiti a terzi

Capoverso 1

L'articolo 178 capoverso 3 Cost.17 prevede la possibilità di affidare per legge compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.

Nel quadro della procedura di rilascio dei visti, diversi compiti devono essere affidati a terzi che non fanno parte dell'amministrazione federale. Occorre pertanto prevedere questa delega a livello di legge. L'articolo 98a LStr determina i compiti di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e delle ambasciate svizzere all'estero che possono essere trasferiti a terzi. Trattasi perlopiù di compiti amministrativi.

Va tuttavia sottolineata la possibilità di delegare la registrazione dei dati biometrici. Nel quadro dell'attuazione del regolamento VIS, a un certo punto si dovrà procedere al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto. Per motivi di ordine pratico le rappresentanze svizzere all'estero non saranno in grado di rilevare da sole le impronte digitali di tutti i richiedenti il visto. Si prevedono infatti 330 domande in media al giorno, con picchi fino a 900 domande giornaliere nei periodi di forte affluenza. Anche il prelievo degli emolumenti in base all'ordinanza sugli emolumenti LStr18 deve poter essere affidato a terzi. Il richiedente o il suo rappresentante versa l'emolumento a un'entità esterna che prende parimenti in consegna i documenti della domanda di visto. Una volta versato l'emolumento e completato l'incarto, la rappresentanza si pronuncia in merito alla domanda. Ciò consente di facilitare con-

17RS 101

18 RS 142.209