Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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siderevolmente il trattamento delle domande di visto in talune rappresentanze svizzere.
Capoverso 2
Dal tenore del capoverso 2 dell'articolo 98a LStr emerge che le autorità amministrative all'estero devono accertarsi che i terzi mandatati soddisfino le esigenze relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.
2.3.3.2 Articolo 109a Sistema nazionale visti
Capoverso 1
L'articolo 109a LStr capoverso 1 precisa che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce il sistema nazionale visti. Menziona inoltre l'utilità del sistema, che consente alle autorità autorizzate di registrare e aggiornare i dati personali, compresi i dati sensibili, relativi ai richiedenti il visto.
Capoverso 2
Il capoverso 2 precisa quali dati sono contenuti nel VIS nazionale, ovvero dati alfanumerici relativi al richiedente e ai visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente nonché i legami tra determinate domande di visto. All'atto della registrazione nel VIS nazionale, gran parte di tali dati sono immediatamente trasmessi al VIS centrale contenente i dati dell'insieme degli Stati Schengen. La banca dati nazionale visti contiene altri dati che non devono essere trasmessi al VIS centrale. Tali dati sono necessari unicamente alle autorità svizzere e concernono il rilascio dei visti nazionali da parte della Svizzera, ovvero qualora il visto è legato a un permesso di soggiorno. Saranno quindi registrate le informazioni relative al soggiorno in Svizzera e alla situazione familiare dell'interessato. Tali dati particolari sono già tuttora registrati in EVA.
Capoverso 3
Le autorità competenti in materia di visti sono le uniche autorità ad avere accesso alla banca dati nazionale ai fini della registrazione, della modifica o della cancellazione dei dati. Questo principio figura al capoverso 3 dell'articolo 109a LStr. Gli accessi ai fini indicati precedentemente sono inoltre disciplinati in maniera analoga nel regolamento VIS per quanto concerne la registrazione dei dati destinati al VIS centrale (art. 6 e 8 - 17 del regolamento VIS). Ogni registrazione o modifica dei dati registrati nella banca dati nazionale in applicazione del regolamento VIS dev'essere comunicata al sistema centrale.
2.3.3.3 Articolo 109b Consultazione dei dati del VIS centrale
Capoverso 1
Le autorità autorizzate a consultare i dati del VIS centrale, ovvero tutti i dati europei, sono elencate al capoverso 1 dell'articolo 109b LStr. La consultazione dei dati del sistema centrale è autorizzata a più entità ma a scopi chiaramente definiti. La consultazione è talvolta limitata a determinati dati. È garantito che i dati della banca dati svizzera sui visti che devono essere registrati conformemente al regolamento VIS si trovano parimenti nel VIS centrale (cfr. 109a cpv. 2 LStr).
Lettera a
Il primo scopo del sistema è di agevolare i compiti delle autorità federali e cantonali. Si tratta anzitutto di agevolare la procedura di rilascio del visto grazie all'accesso alle informazioni eventualmente già disponibili sul conto del richiedente il visto.