Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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ai dati del VIS centrale direttamente tramite il punto d'accesso denominato CVC, senza dover passare dal nuovo sistema nazionale visti.
Ogni modifica o cancellazione di dati registrati nel sistema nazionale visti in applicazione del regolamento VIS va comunicata immediatamente al VIS centrale.
2.2.3 Decisione del Consiglio
La decisione del Consiglio definisce a che condizioni le autorità preposte alla sicurezza possono consultare il VIS centrale. Completa il regolamento VIS e s'iscrive nel quadro della prevenzione e dell'individuazione di reati gravi, segnatamente quelli legati al terrorismo. Le predette autorità sono autorizzate a consultare i dati entro i limiti dei loro poteri e a condizione che siano adempite le condizioni definite nella decisione del Consiglio. La consultazione del VIS è limitata alle ricerche effettuate da punti di accesso centrali servendosi di uno dei dati qual è previsto dalla decisione. La Svizzera dovrà designare questi punti di accesso centrale comunicandoli all’UE. In caso di riscontro sono trasmessi all'autorità richiedente unicamente i dati enumerati nella decisione del Consiglio. In linea di principio la trasmissione avviene in seguito a una domanda debitamente motivata relativa a un caso individuale e presentata per scritto (lettera o posta elettronica). La Svizzera è tenuta a designare le « autorità autorizzate » a procedere a siffatte domande scritte.
2.3 Modifiche della legge sugli stranieri (LStr)
2.3.1 Necessità dell'adeguamento
Il regolamento VIS contiene in parte disposizioni direttamente applicabili. Occorre tuttavia concretizzare determinati punti a livello della legge in senso formale. Gli