Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

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lavoro, sono autorizzate a consultare determinati dati per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri.

Lettre f

Devono essere garantiti gli accessi di fedpol e del SAP alla banca dati nazionale nel quadro dei suoi incarichi legali. Attualmente fedpol può ad esempio consultare EVA nel quadro della disposizione di misure di respingimento. Tale possibilità va mantenuta.

Lettera g

Le competenti autorità federali di ricorso devono parimenti poter consultare il sistema nazionale visti onde istruire i ricorsi interposti presso di esse.

2.3.3.5 Articolo 109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008

È d'uopo assicurare lo scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 6 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, tra la Svizzera e le autorità di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE che ancora non applicano il regolamento VIS. Va rilevato che il Regno Unito e l'Irlanda, ad esempio, non applicano attualmente il regolamento VIS. Tale base legale deve inoltre valere per il Liechtenstein fintanto che esso non applica gli accordi d'associazione a Schengen. Le condizioni previste dalla decisione del Consiglio affinché le autorità designate possano accedere a questo sistema sono parimenti valevoli in questo contesto. Le domande debitamente motivate vanno rivolte per scritto, eventualmente per via elettronica, alle autorità svizzere di cui all'articolo 109b capoverso 2 LStr. Esse rivolgono quindi la loro domanda alla centrale d'intervento fedpol.

La Svizzera può parimenti chiedere a uno Stato membro che ancora non applica il regolamento VIS (CE) di comunicarle le proprie informazioni in materia di visti. Le domande debitamente motivate sono presentate anche in questo caso per scritto, eventualmente per via elettronica. La decisione del Consiglio stipula che questi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni richieste dalla Svizzera purché siano adempite le condizioni previste dalla decisione.

2.3.3.6 Articolo 109e Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale è incaricato di determinare più da vicino quali sono le entità organizzative competenti presso le autorità di cui agli articoli 109a capoverso 3 LStr e 109b capoversi 1 e 2 LStr. Queste entità organizzative saranno definite in un'ordinanza d'esecuzione.

Il Consiglio federale è incaricato anche di disciplinare a livello di disposizioni esecutive diversi punti che devono essere concretizzati per permettere l'applicazione del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. Trattasi segnatamente di definire, nel quadro di detta decisione, la procedura d'ottenimento dei dati del VIS centrale per le autorità di cui all'articolo 109b capoverso 2 LStr (cfr. commento al punto 2.3.3.2, art. 109b cpv. 2 LStr). Occorre inoltre definire quali dati possono essere consultati nel sistema nazionale visti da parte delle autorità di cui all'articolo 109c LStr . Va parimenti disciplinata la portata degli accessi in rete al VIS centrale e