Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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L'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti possono consultare determinati dati del VIS centrale nel quadro del rilascio dei visti.
Lettera b
In un secondo tempo il sistema centrale è teso a evitare che i criteri per la determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda d'asilo siano aggirati, nonché a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino)19. Consultando il VIS centrale, le autorità competenti in materia d'asilo possono verificare se una persona ha già ottenuto un visto rilasciato da uno Stato Schengen. Il rilascio di un visto da parte di uno Stato può implicare che esso è responsabile e competente per l'esame della domanda d'asilo in virtù del regolamento Dublino (art. 9 del regolamento Dublino). Se la Svizzera reputa che lo Stato competente è un altro Stato Dublino, si rivolge a esso per il tramite dell'ufficio Dublino. Se lo Stato in questione è disposto a riprendere la persona è emanata una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo ed è disposto l'allontanamento a destinazione dello Stato Dublino (art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi). L'UFM può pertanto consultare determinati dati speciali del VIS allo scopo di determinare lo Stato responsabile del trattamento di una domanda d'asilo sulla base del regolamento Dublino.
L'UFM è inoltre libero di consultare il VIS centrale nel quadro dell'esame di una domanda d'asilo, qualora la Svizzera è lo Stato Dublino competente (art. 22 regolamento Dublino).
Lettera c
La consultazione del sistema d'informazione consente parimenti un controllo ottimale alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero. Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen sono autorizzati a consultare i dati del VIS centrale.
Lettera d
Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che effettuano controlli dell'identità per verificare se sono adempite le condizioni d'entrata, di dimora o di residenza sono parimenti autorizzati a consultare taluni dati del VIS centrale.
Capoverso 2
Il VIS centrale consente parimenti alle autorità di polizia e di perseguimento designate di accedere a determinate informazioni in un numero definito di casi. Si tratta di contribuire alla prevenzione e all'individuazione dei reati di terrorismo o di altri reati gravi nonché all'investigazione in questo campo. A tal fine occorre rivolgere una domanda motivata in forma scritta o elettronica al punto di accesso centrale designato. I dati del VIS di cui al presente capoverso sono trasmessi all'autorità richiedente soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio e se la consultazione del VIS produce un riscontro. In caso di eccezionale urgenza il punto di accesso centrale può prendere in consegna le domande orali trattandole immediatamente. Verifica solo ulteriormente se sono adem-
19Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).