Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

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Le autorità menzionate in questa disposizione figurano d'ora in poi all'articolo 109c lettera c LStr e avranno accesso diretto al sistema nazionale visti. La lettera g va pertanto abrogata.

3 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

3.1 Conseguenze finanziarie

Il VIS centrale è collegato al sistema nazionale di ciascun Stato membro mediante l'interfaccia nazionale. Ciascun Stato membro è responsabile dello sviluppo, dell'organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del sistema nazionale nonché delle spese legate ai sistemi. Le spese iniziali per la messa in esercizio del VIS sono tuttora stimate a 25 milioni di franchi svizzeri. I mezzi necessari alla realizzazione del progetto in corso sono previsti nel quadro del credito di 141.8 milioni di franchi del Dipartimento federale di giustizia e polizia destinato a Schengen e Dublino per il periodo 2008-2012.

I mezzi finanziari sono previsti nel preventivo e nella pianificazione finanziaria. I mezzi richiesti per il 2009 ammontano ad esempio a 13 milioni di franchi. Non è richiesto nessun mezzo supplementare per l'attuazione informatica del sistema d'informazione visti.

L'esercizio del diritto d'accesso a determinati dati tramite domanda scritta alla centrale d'intervento fedpol genererà un fabbisogno supplementare di personale. Sono attese almeno 8 000 domande annue da parte di tutte le autorità federali autorizzate in base all’articolo 109b capoverso 2 LStr. Per il solo SAP si attendono 4 000 domande annue. Queste cifre poggiano sull'attuale numero di domande in EVA. Nell'ambito dei nuovi incarichi legali scaturiti dalla decisione del Consiglio VIS, fedpol si attende a un numero identico se non maggiore di domande nel VIS centrale di quante se ne registrano attualmente in EVA. Un trattamento delle domande consono al diritto da parte delle autorità richieste (1. fissare le priorità, risp. selezionare le domande in funzione dell'urgenza; 2. esame delle condizioni d'accesso secondo la decisione VIS; 3. accesso al sistema centrale; 4. risposta all'autorità richiedente) necessita almeno 30 minuti a domanda. Per 8 000 domande annue, ciò equivale a circa 4 000 ore lavorative all'anno, il che corrisponde a due posti a tempo pieno (200%). Occorrerà pertanto creare almeno un posto di lavoro supplementare per il trattamento delle domande di fedpol e del Ministero pubblico, e un posto lavoro supplementare per il trattamento delle domande del SAP DDPS. Per quanto riguarda i Cantoni, al momento non è possibile pronunciarsi definitivamente in quanto non si conosce ancora il numero di domande scritte. Nel quadro della consultazione, i Cantoni sono pregati di pronunciarsi sul numero di domande attese da parte loro, così da poter valutare le risorse necessarie. Si può tuttavia partire dall'idea che occorrerà almeno un posto di lavoro (100%) per trattare tutte le domande dei Cantoni. Andranno pertanto creati almeno tre posti supplementari in seno alla centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia

3.2 Altre conseguenze

In avvenire le autorità cantonali di migrazione incaricate di rilasciare i visti saranno autorizzate a consultare il VIS centrale. Le autorità cantonali e federali incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o di verificare l'adempimento delle condizioni di soggiorno disporranno di uno strumento supplementare per le verifiche