Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 5 giugno 2005 gli elettori hanno accettato gli accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino1. La Svizzera ha ripreso nel suo diritto nazionale tutti gli atti normativi dell'UE cui è fatto riferimento nell'accordo d'associazione della Svizzera a Schengen (AAS)2 e nell'accordo d'associazione della Svizzera a Dublino (AAD)3, detti acquis di Schengen e di Dublino4. Il 1°marzo 2008 è entrato in vigore l'AAS5, concluso il 26 ottobre 2004 tra la Svizzera, la Comunità europea e l'Unione europea. L'accordo è applicabilo dal 12 dicembre 2008. La Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen avviene nel quadro di una procedura particolare che comporta anzitutto la notifica del nuovo atto normativo dagli organi dell'UE alla Svizzera, quindi la trasmissione di una nota di risposta da parte svizzera. Il 16 luglio 2008, il Consiglio dell'UE ha notificato alla Svizzera l'adozione del regolamento (CE)
n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)6. Il 25 settembre 2008 l'UE ha notificato alla Svizzera la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio)7. Per considerazioni di ordine materiale è d'uopo trasporre contemporaneamente tali sviluppi dell'acquis di Schengen nel diritto interno. La trasposizione e il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio sono oggetto del presente rapporto.
1Cfr. Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli
Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343).
2Accordo del 26 ottobre tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.360.268.1).
3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relati-
vo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RU
2008 515; RS 0.142.392.68).
4Cfr. allegati A e B AAS (FF 2004 5757) e art. 1 AAD (FF 2004 5779).
5RU 2008 481; RS 0.360.268.1
6Regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)
7GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.