Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

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ca da parte dell'UE (art. 7 cifra 2 lett. b AAS), ovvero fino a luglio 2010, per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dell'atto notificatole. Vista l'urgenza del progetto, che prevede una messa in funzione del sistema d'informazione visti centrale già nel marzo 2010, la Svizzera dovrà essere pronta e disporre delle basi legali necessarie sin da tale data.

Lo scambio di note entra in vigore quando la Svizzera informa l’Unione europea che sono soddisfatti i suoi requisiti costituzionali.

Se la Svizzera rifiuta il recepimento di uno sviluppo dell'acquis è applicabile una procedura speciale. Le parti sono chiamate a esaminare nel quadro di un comitato misto le possibilità di continuare l'applicazione degli accordi. Se la procedura ha un esito negativo, l'accordo d'associazione a Schengen cessa d'essere applicabile (art. 7 par. 4 AAS).

2.2 Contenuto del regolamento VIS e della decisione del Consiglio

2.2.1 Regolamento VIS

La decisione 2004/512/CE10 del Consiglio, dell'8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti (VIS). Il regolamento (CE) n. 767/2008 è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Secondo il regolamento VIS gli Stati Schengen definiscono le autorità competenti il cui personale è abilitato a consultare i dati del sistema centrale (VIS centrale) nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. La registrazione, la modifica o la cancellazione dei dati nel VIS centrale per il tramite della banca dati nazionale è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato dalle autorità competenti in materia di visti. La consultazione dei dati del VIS centrale, ovvero dei dati europei, è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato nella misura in cui questi dati sono necessari all'adempimento dei compiti delle autorità competenti in materia di visti, delle autorità incaricate dei controlli alla frontiera esterna e delle autorità di migrazione e d'asilo. Il regolamento incarica peraltro gli Stati di determinare il regime delle sanzioni applicabili in caso di utilizzazione abusiva dei dati contenuti nel sistema d'informazione. La Svizzera sta già preparando la messa in esercizio dal profilo tecnico del VIS, attualmente prevista per il primo trimestre 2010. Il sistema di elaborazione e di controllo automatizzato dei visti (EVA) è stato adeguato in vista di poter essere collegato al VIS centrale. Trattasi tuttavia unicamente di una misura provvisoria. Nel 2011 EVA, che è un sotto-sistema del Sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC)11, sparirà. Sarà sostituito da una nuova banca dati nazionale sui visti.

2.2.2 Sistema d'informazione visti

2.2.2.1 Soluzione transitoria

Nel marzo 2010 sarà messa in atto una soluzione ibrida per consentire alle autorità svizzere di accedere sin da tale momento ai dati del VIS centrale, ovvero ai dati

10GU L 213 del 15 giugno 2004, pag. 5.

11Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migra-

zione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513).