Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
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2 Scambi di note in merito al recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio
Vista la loro importanza e la loro portata, alcuni sviluppi notificati dall'UE nell'ambito del diritto degli stranieri necessitano l'approvazione del legislatore (art. 166 cpv. 2 Cost8.). Il regolamento VIS disciplina le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS), mentre la decisione del Consiglio disciplina l'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza interna. Il recepimento di questi atti europei deve parimenti essere sottoposto al Parlamento per approvazione.
2.1 Procedura di recepimento
Conformemente all'AAS, la Svizzera deve pronunciarsi sull'accettazione dell'atto normativo notificatole e sulla sua eventuale trasposizione nel proprio ordinamento giuridico interno. Secondo l'articolo 7 cifra 2 lettera a AAS, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'adozione dell'atto in questione e la Svizzera risponde nei 30 giorni successivi all'adozione dell'atto.
Il Consiglio dell'UE fa pervenire alla Svizzera la notifica del regolamento VIS il 16 luglio 2008, ovvero 23 giorni dopo la sua adozione avvenuta il 23 giugno 2008. Nella fattispecie la Svizzera non era più in grado di rispettare il termine di 30 giorni previsto all'articolo 7 cifra 2 lettera a AAS. È d'uopo pertanto far decorrere il termine di 30 giorni a partire dalla notifica e non dall'adozione dell'atto. Ciò si giustifica in quanto la notifica è tesa a informare ufficialmente la Svizzera dell'adozione di un atto che sviluppa l'acquis di Schengen, dandole la possibilità di rispondervi sotto forma di scambio di note. Inoltre, considerate le notifiche tardive constatate nel quadro del recepimento di questi sviluppi dell'acquis di Schengen da parte della Norvegia e dell'Islanda, questa soluzione non rischiava di suscitare opposizione da parte delle istituzioni europee.
La Svizzera ha pertanto dovuto trasmettere al Consiglio dell'UE la sua nota di risposta nello spazio di un mese, ovvero entro il 23 agosto 2008. Il 20 agosto 2008 il Consiglio federale ha approvato il recepimento di tale regolamento sotto riserva dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il 23 agosto 2008 la Svizzera ha quindi trasmesso al Consiglio dell'UE la propria nota di risposta concernente il regolamento VIS unitamente a quella relativa alla nuova numerotazione dei visti Schengen9. La decisione del Consiglio è stata notificata alla Svizzera il 25 settembre 2008, ovvero oltre tre mesi dopo la sua adozione avvenuta il 23 giugno 2008. Il 22 ottobre 2008, ovvero entro il termine di un mese dalla sua notifica da parte dell'UE, il Consiglio federale ne ha approvato il recepimento sotto riserva dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il 25 ottobre 2008, la nota di risposta è stata trasmessa al Consiglio dell'UE.
La notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note avente per la Svizzera valore di trattato internazionale. Il trattato dev'essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali sia dal Consiglio federale, sia dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo. Nell'ultimo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifi-
8 RS 101
9 Regolamento (CE) n. 856/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti (GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1).