Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
dell'identità. La consultazione del VIS può inoltre agevolare l'applicazione del regolamento Dublino24 e consentire di determinare lo Stato responsabile per il trattamento di una domanda d'asilo. Sin dalla messa in vigore degli accordi d'associazione a Dublino, lo Stato Schengen che ha rilasciato un visto che, al momento del deposito della domanda d'asilo, è in corso di validità, sarà considerato lo Stato responsabile per la procedura d'asilo.
Grazie alla decisione del Consiglio, le autorità di perseguimento penale avranno la possibilità di consultare i dati nel VIS centrale. Ciò migliorerà la sicurezza interna e la lotta al terrorismo. La decisione garantisce che le autorità interessate dispongano di informazioni per quanto possibili complete e recenti nei loro ambiti rispettivi. Per accedere al sistema si deve passare obbligatoriamente dal punto di accesso centrale.
4 Programma di legislatura
Il presente rapporto non è annunciato esplicitamente nel programma di legislatura 2007-201125. In tale programma il Consiglio federale prevede tuttavia nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen da trasporre nel diritto interno. L'annuncio dei pertinenti messaggi figura in particolare al punto 4.2.2 del messaggio sul programma di legislatura, pur trattandosi di un esempio nel quadro della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria26. È quanto emerge parimenti dall'obiettivo di consolidazione delle relazioni con l'UE del Consiglio federale, il quale auspica una messa in atto rapida degli accordi di Schengen e Dublino (4.5.1 messaggio sul programma di legislatura)27.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali
Il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio che disciplina l'accesso al VIS delle autorità è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.
5.2 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento della decisione del Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)28, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. Il recepimento di questi due sviluppi dell'acquis di Schengen necessita da una parte la conclusione di un accordo internazionale e dall'altra un'attuazione a livello della legge formale (revisione della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr])29, entrambi da sottoporre al Parlamento. La competenza del Parlamento risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo
24 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
25FF 2008 597
26FF 2008 637
27FF 2008 647
28RS 101
29RS 142.20