Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

pite tutte le condizioni di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, compresa l'esistenza di un'urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole a decorrere dal trattamento della domanda.

Le autorità autorizzate ai sensi della decisione del Consiglio (art. 3 cpv. 2) figurano al capoverso 2 dell'articolo 109b LStr: fedpol, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. Possono rivolgere le loro domande al punto di accesso centrale e ricevere determinati dati ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi conformemente all'articolo 5 della decisione del Consiglio.

Capoverso 3

Ha direttamente accesso ai dati del VIS centrale la centrale d'intervento fedpol (art. 109b cpv. 3 LStr). La centrale d'intervento fedpol risponde alle domande rivoltele dalle autorità indicate al capoverso 2.

2.3.3.4 Articolo 109c Consultazione dei dati del sistema nazionale visti

Il sistema nazionale visti sostituirà la banca dati EVA, l'attuale sotto-sistema del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Per garantire accessi analoghi ai dati nazionali, ovvero al sistema nazionale visti, è d'uopo riprendere essenzialmente quanto previsto attualmente dalla legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)20, segnatamente all'articolo 9 capoverso 1 LSISA. Occorre definire chiaramente quali autorità sono autorizzate a consultare il sistema nazionale visti e in quale contesto.

Lettera a

Il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità cantonali di polizia hanno un accesso diretto alla nuova banca dati per poter effettuare i controlli d'identità e rilasciare i visti eccezionali.

Lettera b

Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni svizzere devono avere accesso al sistema visti, segnatamente per l'esame delle domande di visto.

Lettera c

La Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE hanno parimenti accesso ai dati svizzera sui visti.

Lettera d

La Centrale di compensazione è parimenti autorizzata a consultare il sistema nazionale visti per poter procedere all'esame delle domande di prestazioni e all'attribuzione e alla verifica del numero d'assicurato AVS.

Lettera e

Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del

20RS 142.51