Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 19 pagine

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al sistema nazionale visti. Va inoltre precisata la procedura di scambio d'informazioni dell'articolo 109d LStr. Occorrono peraltro talune precisazioni nell'ottica della protezione dei dati. Il diritto d'accesso è già retto dagli articoli 111f e 111g LStr. Le domande di diritto d'accesso devono essere rivolte al detentore della collezione di dati, ovvero all'UFM. Ciò sarà disciplinato formalmente a livello d'ordinanza.

La futura ordinanza sul sistema nazionale visti e sul VIS centrale disciplinerà i suddetti punti. È bene che il Consiglio federale disciplini questi aspetti nel quadro di disposizioni di livello inferiore a una legge federale in quanto sono più circostanziati e suscettibili di modifiche più frequenti (p. es. creazione di nuove autorità). La delega al Consiglio federale consente così una certa flessibilità, pur restando entro il quadro stabilito dalla legge.

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2.3.3.7 Articolo 120d Trattamento di dati personali contrario allo scopo

La disciplina prevista per il trattamento di dati personali contrario allo scopo figurante in Eurodac (art. 117a LAsi) è qui ripresa nel quadro del VIS. Tale disciplina è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 unitamente agli accordi di Schengen21. L'attuale articolo 120d LStr diventa il nuovo 120e LStr.

2.3.3.8 Articolo 120e capoverso 1, 1° periodo

L'attuale articolo 120d LStr diventa l'articolo 120e LStr. L'articolo 120d LStr è già entrato in vigore il 12 dicembre 2008 unitamente agli accordi di Schengen22. È d'uopo ora completare questo articolo con un riferimento al nuovo articolo 120d LStr relativo al trattamento di dati personali contrario allo scopo.

2.4 Modifiche della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)23

2.4.1 Articolo 9 capoverso 1

A partire dal 2011 il SIMIC non conterrà più dati relativi ai visti. Gli accessi previsti attualmente dalla LSISA vanno pertanto adeguati.

Lettera f

In avvenire le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni svizzere saranno autorizzate a consultare la banca dati SIMIC unicamente per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera. Nel quadro del rilascio dei visti, tali autorità avranno direttamente accesso al sistema nazionale visti (cfr. art. 109c lett. b LStr).

Lettera g

21Modifica della legge federale sugli stranieri (Complementi nel quadro della trasposizione

degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino); FF 2008 4619

22Modifica della legge federale sugli stranieri (Complementi nel quadro della trasposizione

degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino); FF 2008 4619

23RS 142.51