Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine

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Art. 119c Commissioni tripartite (art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

Capoverso 2

Il rapporto annuale sull’attività delle commissioni tripartite previsto all’articolo 119c capoverso 2 non fornisce all’ufficio di compensazione alcuna informazione importante o utilizzabile. Non ha quindi senso gravare le amministrazioni con un lavoro che non ha alcuna utilità. Se l’ufficio di compensazioni necessita tuttavia di informazioni, può chiederle direttamente ai Cantoni. Pertanto, l’articolo 119c capoverso 2, che non lascia alcun margine di manovra, deve essere stralciato.

Titolo 4: Disposizioni diverse

*Art. 124 Versamento dell’arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi (art. 94

cpv. 3 LADI)

In base al nuovo articolo 94 capoverso 3 LADI, agli organismi d’assistenza che hanno versato anticipi alle persone bisognose in vista del versamento retroattivo delle prestazioni di disoccupazione viene conferito un diritto alla restituzione di tali prestazioni da parte dell’AD nel caso in cui queste ultime vengano versate retroattivamente.

Per poter procedere al corretto versamento dell’arretrato, la cassa di disoccupazione ha bisogno di varie indicazioni (ad es. l’entità dell’anticipo) da parte dell’istituzione che chiede l'arretrato. Per evitare ritardi e doppi pagamenti all’assicurato, il capoverso 1 dispone che il diritto deve essere fatto valere già al momento del versamento dell'anticipo. La cassa di disoccupazione consegnerà una copia della decisione di pagamento all’istituzione che ha effettuato l’anticipo.

Il capoverso 2 definisce quali prestazioni degli organismi d’assistenza sono considerate anticipi. La regolamentazione si basa su quella dell’assicurazione invalidità (cfr. art. 85bisdell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità19) in quanto l’AI, come l’AD, versa spesso retroattivamente prestazioni che hanno già dovuto essere anticipate dagli organismi d’assistenza.

Il nuovo articolo 94 capoverso 3 LADI conferisce il diritto a esigere l’arretrato sia agli organismi d’assistenza pubblica che a quelli privati. Mentre gli organismi pubblici forniscono le loro prestazioni in base alle leggi cantonali in materia di assistenza sociale, gli organismi privati versano prestazioni su base contrattuale. Il capoverso 2 lettera b introduce pertanto la necessaria differenziazione.

Art. 127 Competenza in materia di opposizioni (art. 102 cpv. 2 LADI)

Il capoverso 1 è ora disciplinato all’articolo 100 capoverso 2 LADI e il capoverso 2 è già disciplinato all’articolo 52 capoverso 1 LPGA. L’articolo 127 può pertanto essere stralciato.

19 Ordinanza sull'assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)