Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine

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Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)

Capoverso 3bis

La regolamentazione speciale a favore in particolare dei lavoratori del settore artistico (cfr. art. 8) è soppressa, ossia il guadagno assicurato in caso di salario che varia in seguito al genere di contratto di lavoro è ora calcolato conformemente ai capoversi 1-3. Dato che la disposizione vigente, considerata parzialmente contraria alla legge, è stata corretta dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza e che pertanto l’idea iniziale della disposizione non può più essere attuata, la soppressione di questa regolamentazione speciale è giustificata. Il Tribunale federale ha deciso a favore di queste persone che i mesi senza reddito non dovevano essere presi in considerazione nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato. Con questo adeguamento il calcolo del guadagno assicurato risulta più favorevole per gli assicurati del settore artistico, le incertezze giuridiche vengono eliminate e l’esecuzione semplificata.

Per le persone il cui salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo (ad es. settore edile), il guadagno assicurato è ora calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo però in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente. Con questo adeguamento si intende semplificare l’esecuzione pur continuando a tener conto delle variazioni di salario in seguito all’orario di lavoro. La formulazione vigente («…in base agli ultimi dodici mesi…») è stata fonte di varie incertezze giuridiche. Il rinvio ai capoversi 1–3 nella nuova formulazione elimina tali incertezze. Il periodo di calcolo è determinato conformemente ai capoversi 1-3. Il limite superiore per il calcolo del guadagno assicurato è costituito, come finora, dall’orario annuo medio convenuto contrattualmente.

Esempio 1

Un lavoratore del settore edile si ritrova disoccupato a inizio settembre. Il calendario di lavoro di tale settore prevede un orario di lavoro superiore alla media annua nei mesi estivi. Il guadagno assicurato è calcolato sulla base degli ultimi sei mesi di contribuzione conformemente all’articolo 37 capoverso 1, il che va a favore degli assicurati. Se il risultato di tale calcolo supera il reddito ottenibile in base all'orario annuo medio, il guadagno assicurato deve essere ridotto in modo corrispondente al salario annuo medio.

Esempio 2

Un lavoratore del settore edile si ritrova disoccupato a inizio aprile. Il calendario di lavoro di tale settore prevede un orario di lavoro inferiore alla media annua nei mesi invernali. Il guadagno

assicurato è calcolato sulla base degli ultimi dodici mesi di contribuzione conformemente all’articolo 37 capoverso 2, a favore degli assicurati. Se il risultato di tale calcolo supera il reddito ottenibile in base all’orario annuo medio, il guadagno assicurato deve essere ridotto in modo corrispondente al salario annuo medio (ad es. in caso di ore supplementari).

Questa regolamentazione garantisce che gli assicurati occupati in settori con un calendario di lavoro abbiano lo stesso trattamento indipendentemente dalla data di iscrizione alla disoccupazione.

Capoverso 3ter

In seguito allo stralcio dell’articolo 23 capoversi 4 e 5 (soppressione della presa in considerazione delle indennità compensative nel calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro successivo), l’articolo 37 capoverso 3terdeve essere abrogato.