Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine

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elevata, la possibilità di partecipare a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale. In questo modo si intende in particolare lottare contro la disoccupazione giovanile, che aumenta in modo eccessivo nei periodi di debole congiuntura. A beneficiare di questa nuova disposizione sono soprattutto le persone che concludono gli studi universitari o una scuola specializzata superiore, per i quali un periodo di pratica professionale è spesso l’unica possibilità per entrare nel mondo del lavoro. Fissando il limite di età a 30 anni si tiene conto del fatto che tali persone hanno spesso più di 25 anni al momento in cui terminano gli studi.

L’esperienza attuale e gli studi scientifici svolti indicano che bisogna prendere in considerazione un tasso di disoccupazione medio del 3,3 per cento nel corso di un ciclo congiunturale. Il tasso di disoccupazione ufficiale si basa sul censimento della popolazione del 2000. Se il tasso di disoccupazione medio supera il 3,3 per cento, si può parlare di disoccupazione superiore alla media o di disoccupazione elevata.

Capoverso 3

Dato che l’ammortizzatore sociale previsto al capoverso 1 (lett. a-c) è stato soppresso, il capoverso 3 non è più necessario.

*Art. 6a Periodo di attesa generale (art. 18 cpv. 1 e 1bisLADI)

Capoverso 1

Il riferimento ai cinque giorni è soppresso in quanto l’articolo 18 capoverso 1 LADI prevede ora un periodo di attesa generale di 5, 10, 15 o 20 giorni differenziato in funzione dell'importo del guadagno assicurato.

Capoversi 2 e 3

Secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLADI, per evitare casi di rigore il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati. Per conformità con il nuovo articolo 18 capoverso 1 LADI, anche i cinque giorni di attesa devono essere attenuati socialmente in funzione del guadagno assicurato e dell’esistenza di un obbligo di mantenimento nei confronti di figli.

Le persone il cui guadagno assicurato non supera i 36 000 franchi non devono osservare alcun periodo di attesa, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni. Le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi non devono osservare alcun periodo di attesa. Le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e un guadagno assicurato a partire da 60 001 franchi devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni.

Capoverso 3 vigente

Il capoverso 3 attualmente in vigore è stralciato. Dato che il periodo di attesa generale è differenziato in funzione dell’importo del guadagno assicurato e che gli assicurati con un basso reddito non devono osservare alcun periodo di attesa generale (cfr. cpv. 2), gli assicurati che beneficiano di una quota globale ridotta (del 50 per cento) ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 non devono più osservare il periodo di attesa generale. La metà della quota globale più elevata ammonta a 19 920 franchi all’anno e la metà della quota globale più bassa a 5 208 franchi all’anno.