Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine
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C Commento ai singoli articoli
Titolo 2: Prestazioni
Capitolo 1: Indennità di disoccupazione
Sezione 1: Diritto
Art. 4 Giorno lavorativo intero (art. 11 cpv. 1 LADI)
Capoverso 2
In vari settori il sabato e la domenica sono considerati giorni lavorativi normali. Per evitare incertezze riguardo alla computabilità o meno della perdita di lavoro di un assicurato che ha lavorato di sabato (ad es. settore alberghiero e della ristorazione), questa disposizione deve essere adattata. L’ID continua tuttavia ad essere corrisposta per al massimo 5 giorni a settimana.
*Art. 6 Periodi di attesa speciali (art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)
Capoverso 1
Tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento dell’obbligo di contribuzione che si iscrivono alla disoccupazione al termine di una formazione scolastica o degli studi devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni, a prescindere dalla loro età, da un’eventuale obbligo di mantenimento nei confronti di figli o dal fatto che beneficino o meno di una formazione professionale completa.
Come menzionato nel messaggio concernente la revisione della LADI1, in seguito ai risultati della procedura di consultazione si è rinunciato all’idea di aumentare a 260 giorni il periodo di attesa speciale per tali persone. Per contro, il Consiglio federale è stato incaricato, in base all’articolo 18 capoverso 2 LADI, di fissare il periodo di attesa speciale a 120 giorni per tutte le persone al termine di una formazione scolastica o degli studi, senza ammortizzatore sociale.
Capoverso 1bisvigente
Dato che tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento dell’obbligo di contribuzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI devono osservare, al termine di una formazione scolastica o degli studi, un periodo di attesa speciale di 120 giorni (soppressione dell‘ammortizzatore sociale di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. a, b, c), il capoverso 1bisdeve essere stralciato.
Capoverso 1bis(cpv. 1tervigente)
Adeguamento formale in seguito alla soppressione dell’obbligo (obbligo implicito nel testo italiano, esplicito nei testi francese è tedesco) di cui all’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI di aver concluso la scuola obbligatoria in Svizzera e in seguito allo stralcio del capoverso 1bis.
Capoverso 1ter(nuovo)
L’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere per determinate persone, in caso di disoccupazione
1 Messaggio del 3 settembre 2008 concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, FF 2008 6770