Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine

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Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)

Con l’aumento del limite minimo del guadagno assicurato a 800 franchi si intende evitare i casi di poco conto nell’AD. L’esistenza di minimi del guadagno assicurato diversi per i lavoratori a domicilio (300 franchi) e per tutti gli altri assicurati (500 franchi) viene soppressa.

Art. 41 Quote globali per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 2 LADI)

Capoverso 1

La terminologia dei livelli formativi nell’OADI è adeguata a quella della LFPr6 e dell’OFPr7.

Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi

all’età che dà diritto alla rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI)

L’articolo 41b capoverso 2, in vigore dal 1° giugno 2006, non ha una base legale. Il necessario adeguamento legale all’articolo 27 capoverso 3 proposto nel messaggio è stato tuttavia respinto dal Parlamento, il che comporta un ritorno alla versione in vigore prima del 1° giugno 20068..

Secondo l’articolo 41b, il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si è ritrovato disoccupato durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Con il ritorno alla versione in vigore prima del 1° giugno 2006, per gli assicurati che hanno acquisito un periodo di contribuzione sufficiente grazie a un guadagno intermedio viene aperto un nuovo termine quadro – in generale sulla base di un guadagno assicurato inferiore rispetto a prima – senza che questi abbiano esaurito il diritto alle 120 indennità giornaliere supplementari. Anche se una regolamentazione legale non va sempre a beneficio degli assicurati, il Tribunale federale ha ritenuto la disposizione, così come è stata reintrodotta, conforme alla legge9.

*Art. 41c Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una

disoccupazione elevata (art. 27 cpv. 5 LADI)

La soppressione dell’articolo 27 capoverso 5 LADI, secondo cui il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere nei Cantone colpiti da una disoccupazione elevata che ne fanno richiesta, comporta lo stralcio della disposizione d’esecuzione di cui all’articolo 41c.

6 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale; RS 412.10)

7 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101)

8 Messaggio del 3 settembre 2008 concernente la modifica della LADI, pag. 6781

9 Decisione del TFA del 30 ottobre 2007; C 182/06