Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine
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In caso di mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI), secondo la dottrina e la giurisprudenza la procedura d’esecuzione forzata deve aver raggiunto almeno lo stadio della domanda di fallimento. Questa fattispecie che dà diritto all’indennità per insolvenza è pertanto adempiuta soltanto dopo che la domanda di fallimento è stata presentata o che il termine fissato dal giudice per il pagamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 16915 è trascorso infruttuoso.
Il lavoratore deve far valere il suo diritto all’II entro un termine di perenzione di 60 giorni, ossia ad es. entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento oppure entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento (art. 53 cpv. 1 e 2 LADI).
La regolamentazione attuale del termine secondo l’articolo 77 capoverso 5 non è conforme all’articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, secondo cui l’assicurato deve almeno presentare la domanda di fallimento per aver diritto all’II.
In conformità con la regolamentazione del termine secondo l’articolo 53 LADI, l’articolo 77 capoverso 5 prevede ora che, in caso di mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro, il diritto all’II deve essere fatto valere al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 LEF è trascorso infruttuoso. Dato che in questo caso non vi è alcuna pubblicazione del fallimento (pubblicazione nel FUSC16), si prevede che il termine inizi a decorrere dalla data in cui il lavoratore ha preso atto della scadenza del termine. Il lavoratore che ha presentato la domanda di fallimento (regola generale) prende in ogni caso atto del fatto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 LEF è trascorso infruttuoso.
Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali
Art. 81a Controllo dell’efficacia delle misure (art. 59a LADI)
Capoverso 3
In virtù dell’articolo 83 capoverso 1 lettera p LADI e dell’articolo 81a capoverso 1, il Cantone trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema di informazione COLSTA. La nuova disposizione ne precisa le ragioni (come in parte già avviene all’art. 59a LADI) e precisa inoltre che l’accento è posto sulle categorie di disoccupati il cui collocamento risulta difficile (ad es. giovani, persone di una certa età, immigrati). Questa disposizione mostra chiaramente che i dati non servono unicamente al «controllo dell’efficacia» ma anche a migliorare i PML.
15 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)
16 Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)