Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine

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Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea

(art. 28 LADI)

Capoverso 1

Al capoverso 1 viene ora precisato chiaramente l’organo a cui l’assicurato deve annunciare la sua incapacità al lavoro. Non si tratta della cassa di disoccupazione ma dell'URC, che ha bisogno di questa indicazione in primo luogo per il collocamento. Nell’Info-Service «Disoccupazione» viene indicato l’URC quale organo per l’annuncio dell’incapacità al lavoro – come proposto nella nuova regolamentazione (Domanda 13)10.

Capoverso 2

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, l’incapacità al lavoro è considerata annunciata entro il termine stabilito se è indicata nel modulo «Indicazioni della persona assicurata».

Capoverso 3

Lo schedario «dati di controllo» è un residuo di vecchie disposizioni. Tutti i Cantoni registrano i dati di controllo con il modulo «Indicazioni della persona assicurata» (cfr. adeguamento analogo agli art. 23 e 29)

Sezione 4: Sospensione del diritto all’indennità

Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI)

Capoversi 1-2

Il vigente capoverso 1 è formulato in modo poco preciso e disciplina contemporaneamente due diverse fattispecie (l’inizio del termine di sospensione e l’inizio del compimento dei giorni di sospensione).

Ora queste due fattispecie sono disciplinate e precisate separatamente. L’inizio del termine di sospensione è importante per l’inizio del termine di sei mesi per l’esecuzione della sospensione (art. 30 cpv. 3 ultimo periodo LADI). Per quanto riguarda l'inizio del compimento dei giorni di sospensione, non è possibile scontare contemporaneamente varie sospensioni; le sospensioni devono essere scontate una dopo l’altra in ordine cronologico.

Capoverso 5

Per garantire la sicurezza giuridica e un’applicazione uniforme del diritto, il periodo di osservazione durante il quale vengono prese in considerazione le sospensioni precedenti è fissato a cinque anni. Il Tribunale federale ha stabilito che le sanzioni subite in «termini quadro precedenti» non devono essere ignorate11. Utilizzando il plurale, il Tribunale federale tiene conto di più di due termini quadro (= più di 4 anni). Per garantire un’applicazione uniforme e conforme di questa disposizione, è indispensabile limitare il periodo preso in considerazione (obbligo di conservazione

10 Info-Service "Disoccupazione"; n. 716.200

11 Decisione del TFA del 25 gennaio 2006; C 285/05