Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 23 pagine
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*Art. 102c Rimborso di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59cbiscpv.
5 LADI)
Il nuovo articolo 59cbisLADI disciplina, ai capoversi 2 e 3, il rimborso delle spese comprovate e necessarie agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e ai partecipanti.
La competenza del DFE di disciplinare mediante ordinanza dipartimentale i sussidi per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (ad es. l’importo massimo), finora prevista all’articolo 102c, è stata iscritta all’articolo 59cbiscapoverso 5 LADI. L’articolo 102c risulta pertanto privo di oggetto.
Titolo 3: Organizzazione e finanziamento
Capitolo 1: Casse di disoccupazione
Art. 105 Amministrazione del capitale d’esercizio (art. 81 cpv. 1 lett. d LADI)
Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione in base all’articolo 84 capoverso 3 LADI. Come dispone l’articolo 84 capoverso 4 LADI, secondo le direttive della commissione di sorveglianza esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.
L’amministrazione e l’investimento dell’eventuale eccesso di liquidità non utilizzato è garantito dall’ufficio di compensazione e non dalle singole casse di disoccupazione. Il capitale d’esercizio delle casse di disoccupazione è quindi ridotto a un minimo per i pagamenti da effettuare.
Capitolo 2: Altri organi esecutivi
Sezione 3: Servizi cantonali
Art. 119 Competenza locale (art. 85 LADI)
Capoverso 1, lettera c
Il presupposto di base del diritto all’indennità per intemperie è l’assoggettamento dei lavoratori all’obbligo di contribuzione all’AD. L’IPI è versata principalmente ad aziende del settore della costruzione (cfr. art. 65). Salvo la competenza del servizio cantonale in materia di evasione delle domande secondo il luogo di lavoro, l’OADI non prevede alcuna limitazione geografica. Tuttavia, non precisa a quale servizio il datore di lavoro deve presentare il preannuncio se il luogo di lavoro si trova all’estero. Per i lavori effettuati all’estero, nelle zone di frontiera con la Svizzera, non si può prendere in considerazione il luogo di lavoro bensì il luogo dell’azienda in Svizzera. In tal modo viene colmata la lacuna esistente.