Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine

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l’obbligazione è produttiva d’interessi, la cui misura non è stata stabilita dalle parti, dalla legge o dall’uso. Tale disposizione è applicabile se non prevale una disposizione speciale e in particolare anche la regola concernente l’interesse moratorio di cui all’articolo 104. In ragione delle considerazioni precedenti, per cui l’aumento del tasso non è più in primo luogo una compensazione per il mancato pagamento, ma costituisce soprattutto un incentivo per il pagamento più tempestivo, un aumento del tasso d’interesse generale menzionato all’articolo 73 capoverso 1 CO non appare opportuno: un tale incentivo è sensato soltanto se il debitore non osserva i propri obblighi, come appunto nel caso della mora. Se il debitore invece non è in mora, ma paga il tasso come compensazione per il credito messo a disposizione, non è necessario né opportuno creare un incentivo per la restituzione più veloce del prestito.

L’aumento va quindi limitato all’interesse moratorio di cui all’articolo 104 CO.

3.7 Ulteriori ripercussioni dell’aumento dell’interesse moratorio previsto dalla legge

L’aumento dell’interesse moratorio per le vendite commerciali nel diritto delle obbligazioni avrà ripercussioni anche al di fuori del CO, poiché sono diversi i rinvii indiretti al disciplinamento del diritto moratorio nel CO. Anche il diritto pubblico federale e cantonale prevede interessi moratori69, a condizione che un disciplinamento speciale non li escluda70.

L’ammontare è stabilito dalla legislazione speciale71 oppure sussidiariamente

dall’articolo 104 CO. Di norma viene applicato un tasso d’interesse del 5per cento conformemente all’articolo 104 capoverso 1 CO72, mentre al capoverso 3 non viene attribuita alcuna importanza, a causa dell’assenza di un tasso determinante (cfr. n 2.2) o di una vendita commerciale. Se per le vendite commerciali l’interesse moratorio sarà aumentato al 10 per cento e, conformemente all’articolo 104 capoverso 1 CO, si rinuncerà alla prova di un danno concreto, la distinzione tra le vendite commerciali e quelle non commerciali assumerà

un’importanza nettamente maggiore rispetto al diritto vigente. Nella misura in cui è coinvolta l’amministrazione pubblica di regola si parte dal presupposto che non si tratti di una vendita commerciale, poiché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non richiedono prestazioni destinate a essere rivendute e quindi non si applica il tasso moratorio più elevato. Inoltre,

come avviene già ora, sia la Confederazione che i Cantoni possono provvedere ad adeguare in casi specifici le leggi e le ordinanze di diritto pubblico e le loro condizioni generali di contratto per applicare un disciplinamento autonomo del tasso moratorio.

3.8 L’importanza dei termini di pagamento

Oltre all’interesse moratorio anche i termini di pagamento svolgono un ruolo importante quando si tratta di motivare il debitore a saldare tempestivamente le sue obbligazioni. Il CO non disciplina quanto tempo il debitore possa attendere con il pagamento delle sue fatture prima di essere in mora. Compete quindi alle parti stabilire un termine di pagamento (art.102 cpv. 2 CO) oppure al creditore costituire la mora con un’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO). Questo disciplinamento ha dato buoni risultati e va quindi mantenuto.

69 SPAHR, pag. 381.

70 DTF 95 I 258, 263.

71 Cfr. anche l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio (RS 641.207.1), che disciplina l’interesse moratorio in caso di pagamento tardivo dell’IVA e dei tributi doganali nonché l’interesse rimuneratorio in caso di tardivo pagamento delle imposte. In ambedue i casi il tasso d’interesse determinante ammonta a 4,5%.

72 DTF 93 I 382, 389.