Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine
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ta commerciale»; in altre parole il negozio concluso deve essere strettamente collegato all’attività svolta per ottenere la cifra d’affari di ambedue le parti16.
Inoltre, la formulazione della legge secondo la quale «lo sconto bancario usuale» stabilisce gli interessi moratori determinanti, ha fatto sì che l’articolo 104 capoverso 3 CO non venga quasi mai applicato nella prassi: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo sconto bancario usuale non corrisponde al tasso d’interesse dei crediti di conto corrente applicati dalla Banca nazionale, ma al saggio di sconto privato, ovvero al saggio applicato dalla banca per scontare le accettazioni bancarie e le cambiali commerciali di prima classe17.
L’ammontare di tale tasso di sconto viene determinato individualmente e si basa sulla liquidità dei mercati finanziari, sulla durata e valuta, ma anche sulla solvibilità degli obbligati. Il fatto che tale tasso d’interesse venga fissato individualmente dalle banche fa sì che non si tratta di un valore di riferimento oggettivamente determinabile; ogni banca applica il proprio tasso d’interesse18 che può addirittura variare a seconda del cliente. Ne risultano difficoltà probatorie e per un creditore è quindi possibile provare di avere diritto a un tasso d’interesse superiore a quello del 5 per cento previsto dalla legge soltanto con un onere notevole19. Per questo motivo nella prassi il capoverso 3 dell’articolo 104 è rimasto lettera morta20.
2.3 Diritto unitario
La Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 198021 sui contratti di compravendita internazionale di merci, vincolante per la Svizzera, non contiene alcuna disposizione
sull’ammontare degli interessi moratori. L’articolo 78 prevede soltanto il diritto agli interessi in caso di mora. Del resto la dottrina e la giurisprudenza hanno opinioni controverse riguardo al diritto determinante per la definizione del tasso degli interessi22.
2.4 Diritto comparato
Da uno sguardo agli Stati dell’Unione europea risulta che gli interessi moratori sono notevolmente più alti di quelli applicati in Svizzera. Ciò è riconducibile in gran parte agli impegni profusi dalla Commissione contro il ritardo di pagamento e in particolare alla Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento23.
2.4.1 La direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
Da molto tempo il fenomeno dei ritardi di pagamento è oggetto di discussione in seno
all’Unione europea. Già nel 1995 la Commissione europea aveva formulato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali24. La raccomandazione era stata emanata in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 21 aprile 1993 che invitava la Commissione a presentare proposte specifiche per impedire i ritardi di pagamento. L’obbiettivo della raccomandazione era da un lato quello di eliminare le riper-
16DTF 122 III 53, 55 e segg.; cfr. WEBER, Festschrift Bucher, pag. 790.
17DTF 116 II 140, 140 e segg.
18KUSTER, pag. 278.
19KUSTER, pag. 278.
20WEBER, Festschrift Bucher, pag. 790.
21 RS 0.221.211.1
22 Cfrl. BACHER, in: SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, art. 78 CISG n. 26 e segg.
23 Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 200 dell’8 agosto 2000, pag. 35-38
24 Raccomandazione 1995, pag. 19.