Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine

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cussioni negative dei periodi di pagamento eccessivi sulle PMI, sulla crescita economica e la competitività e, dall’altro, quello di sollecitare gli Stati membri ad adottare misure efficaci volte a definire periodi di pagamento adeguati e armonizzarli all’interno del mercato europeo. Nella successiva risoluzione del 4 luglio 1996 il Parlamento ha incaricato la Commissione di creare uno strumento concreto per limitare i periodi di pagamento eccessivi. In seguito a tale incarico, il 17 luglio 1997 la Commissione europea ha pubblicato un rapporto25, dal quale risultava in particolare che la raccomandazione del 1995 non aveva portato i miglioramenti auspicati. Poco tempo dopo la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, approvata dal Parlamento europeo il 29 giugno 2000 ed entrata in vigore l’8 agosto 2000.

La direttiva si fonda sull’idea che i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento comportano pesanti oneri amministrativi e finanziari soprattutto per le piccole e medie imprese26. Inoltre, tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la successiva perdita dei posti di lavoro27. Per questo motivo la direttiva si fissa esplicitamente l’obbiettivo di contribuire a un cambiamento decisivo «per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive»28. La direttiva affronta inoltre il problema dei costi causati dalle differenti norme nazionali sulle transazioni commerciali transfrontaliere. Secondo la direttiva queste ultime compromettono il buon funzionamento del mercato interno29.

2.4.2 Contenuto della direttiva

La direttiva 2000/35/CE intende lottare contro i ritardi di pagamento nelle vendite commerciali e limita quindi il suo campo d’applicazione «ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale». Non disciplina quindi «contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore»30.

Riguardo agli interessi moratori la direttiva obbliga gli Stati membri ad introdurre il seguente regolamento: a condizione che tra le parti non sia stato pattuito altrimenti, gli interessi moratori cominciano a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza. L’importo fatturato va pagato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura oppure se non vi è alcuna fattura, 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi. Scaduto tale termine il creditore ha diritto agli interessi moratori causati dal pagamento tardivo, senza previo avviso mediante diffida31. Gli interessi moratori corrispondono al tasso repo della Banca centrale europea (BCE), il cosiddetto tasso di riferimento,

maggiorato di almeno sette punti percentuali.

Inoltre la direttiva prevede che il creditore ha diritto a un risarcimento adeguato per i cosiddetti costi di recupero importanti, sostenuti in seguito al mancato pagamento, a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo32. Si tratta dei costi della diffida emessa una volta scaduto il termine di pagamento. Gli Stati membri devono inoltre offrire mezzi adeguati ed efficaci per impedire l’applicazione di clausole contrattuali che, tenendo conto delle circo-

25 Relazione sui ritardi di pagamento 1997, pag.10.

26 Considerando 7; il «Bericht über die Wirksamkeit» definisce il sostegno alle PMI l’obbiettivo principale della direttiva, pag.18.

27 Considerando 7.

28 Considerando 16.

29 Considerando 9 e 10.

30 Considerando 13.

31 Art. 3 cpv. 3 lett. b.

32 Art. 3 cpv. 1(e).