Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Supponendo che un commerciante faccia valere nei confronti di un debitore obbligazioni costituite da una serie di merci fornite durante diversi anni, a cui vengono applicati vari termini di pagamento, è chiaro che il calcolo diventa complicato e il tasso d’interesse variabile giunge al limite della praticabilità. Calcoli di questo tipo richiederebbero un onere spropositato non soltanto alle parti coinvolte, ma anche ai Tribunali e agli uffici di esecuzione e fallimento. Ne conseguirebbe inoltre un’incertezza del diritto, poiché sulla base del testo giuridico i partner contrattuali non sarebbero più in grado di stimare in maniera più o meno precisa le conseguenze della mora in materia di costi65. Anche il rapporto dell’Unione europea sull’efficacia [cit. «Bericht über die Wirksamkeit»] per la lotta contro il ritardo di pagamento giunge alla conclusione che nella prassi non è sempre stato semplice definire quale tasso d’interesse andava applicato secondo la legislazione nazionale determinante. In seguito a questa incertezza gli imprenditori avrebbero persino rinunciato a chiedere gli interessi, poiché non volevano commettere nessun errore che avrebbe permesso al debitore di impugnare la fattura66. La prassi dimostra che, quando stipulano l’interesse moratorio, le parti di rado si basano su un tasso variabile, preferendo un tasso fisso. Il vantaggio del tasso fisso, come previsto dal diritto svizzero vigente, è l’uso semplice anche per chi non ha dimestichezza con questo tipo di calcoli. Per evitare una complessità inutile e a favore di una maggiore chiarezza si propone quindi l’applicazione di un tasso d’interesse fisso67.
3.4 Ammontare dell’interesse moratorio stabilito dalla legge
Infine occorre stabilire l’ammontare del nuovo tasso d’interesse. Un tasso d’interesse fisso che non segue un tasso ufficiale di riferimento dettato dalla situazione economica rimane, per forza di cose, soltanto un valore approssimativo che non tiene conto delle oscillazioni del mercato e non raggiunge quindi un’esattezza assoluta. Tuttavia, questo vale anche per la disciplina vigente. Se invece si abbandona l’idea secondo cui l’interesse moratorio serve soltanto a risarcire il danno, la differenza dell’interesse moratorio stabilito per legge rispetto alla perdita effettiva del creditore passa in secondo piano. È molto più importante fissare l’interesse moratorio a una percentuale sufficientemente alta, affinché il debitore venga indotto a effettuare i pagamenti più tempestivamente. È opportuno aumentare l’interesse moratorio annuo al 10 per cento. Un tale tasso d’interesse è facile da ricordare e da calcolare68.
3.5 Norma di natura dispositiva
Il Codice delle obbligazioni si basa sul principio della libertà contrattuale soprattutto per quanto riguarda le vendite commerciali. Come nel diritto vigente, anche in futuro le parti potranno scegliere liberamente quale tasso d’interesse stipulare contrattualmente; potranno quindi optare per un tasso d’interesse inferiore o superiore a quello stabilito per legge o per un tasso legato a un tasso ufficiale di riferimento.
3.6 Adeguamento di ulteriori disposizioni?
Con l’aumento dell’interesse moratorio sorge la domanda se non andrebbero modificate anche le altre disposizioni che statuiscono un tasso d’interesse. Questo vale in particolare per l’articolo 73 capoverso 1 CO che prevede un tasso d’interesse del 5 per cento se
65 Cfr. «Bericht des Bundesrates 1971», pag. 183.
66 Cfr. «Bericht über die Wirksamkeit», pag. 259 e segg.
67 Cfr anche «Bericht des Bundesrates» 1971, pag. 183.
68 Lo stesso tasso d’interesse è stato proposto dalla mozione 08.3168 «Morale di pagamento: porre un freno all’andazzo attuale» del 20 marzo 2008, tuttavia senza limitare il tasso in questione alle transazioni commerciali.