Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine
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disciplinato agli articoli 104 e 105 del diritto delle obbligazioni svizzero (CO). L’articolo 104 capoverso 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del 5 per cento all’anno, anche se sono stati pattuiti interessi convenzionali minori. Se invece nel contratto sono stati stipulati interessi superiori, questi ultimi si potranno richiedere anche durante la mora (art. 104 cpv. 2 CO). Va osservato che l’interesse moratorio deve essere pagato anche quando al debitore non incombe alcuna colpa per il ritardo di pagamento. Inoltre, la normativa vigente riguardo all’interesse moratorio è di natura dispositiva. Le parti sono quindi libere di pattuire nel singolo caso e nel limite previsto dalla legge interessi moratori superiori o inferiori7.
L’interesse moratorio previsto dalla legge è concepito come un indennizzo forfettario8 per risarcire il danno recato al creditore, poiché non può usufruire degli interessi o dei guadagni che realizzerebbe se fosse in possesso del denaro9. In parte il diritto agli interessi si giustifica con il vantaggio del debitore di disporre del denaro in questione oppure di risparmiare i costi di credito10. Ovviamente sarebbe troppo limitato considerare gli interessi moratori una semplice indennità per il creditore o un rimborso del vantaggio di cui ha potuto usufruire il debitore: il diritto delle obbligazioni vigente prevede infatti un tasso d’interesse moratorio fisso che non tiene conto delle oscillazioni dei tassi di mercato. Il legislatore ha quindi accettato che l’interesse moratorio possa essere superiore o inferiore ai tassi di mercato generalmente applicati durante la mora o validi per il creditore in questione e di conseguenza anche superiore o inferiore ai costi causati dall’importo non pagato. Il creditore subisce una perdita se gli interessi in questione sono superiori agli interessi moratori sanciti dalla legge. Se invece gli interessi pattuiti sono inferiori, il creditore realizza un guadagno11 a scapito del debitore. Questo guadagno è giustificabile in quanto negli interessi moratori è insito anche un elemento punitivo12. Se invece il danno patito dal creditore eccede l’ammontare degli interessi moratori, secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, a meno che non provi di non avere alcuna colpa13. Dato che nella prassi è estremamente difficile provare il danno maggiore14, tale disposizione è applicata raramente ed è quindi probabile che il creditore, nonostante subisca un danno eventualmente maggiore, debba accontentarsi degli interessi moratori sanciti all’articolo 104 capoverso 1.
Il diritto delle obbligazioni prevede un regolamento speciale per le vendite commerciali: secondo l’articolo 104 capoverso 3 CO se nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario supera il 5 per cento, fra commercianti potranno richiedersi in questa più elevata misura. Tuttavia il diritto vigente non chiarisce in modo esaustivo il campo d’applicazione di tale disposizione15. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non basta svolgere l’attività di commerciante per usufruire dei vantaggi menzionati all’articolo 104 capoverso 3 CO. Ha invece limitato il campo d’applicazione della disposizione alla vendita commerciale obiettiva. È quindi necessario che il negozio in questione possa essere oggettivamente definito «vendi-
7 DTF 117 V 349, 350.
8 DTF 130 III 591, 599, cfr anche sentenza del Tribunale federale del 17 gennaio 2006, N. 4C.277/2005, Erw. 5; WEBER, Berner Kommentar, art. 104 N 7.
9 DTF 123 III 241, 245; tuttavia, l’interesse moratorio attualmente previsto dalla legge vale anche quando il debitore può comprovare che durante la mora il creditore non avrebbe o avrebbe tratto un beneficio minimo dal capitale mancante, cfr. DTF 129 III 535, 540.
10 DTF 123 III 241, 245.
11 MÜLLER, pag. 226.
12 DTF 130 III 312, 319 e segg.
13 DTF 123 III 241, 245.
14 WEBER, Festschrift Bucher, pag. 791 e segg.
15 KUSTER, pag. 275 e segg.