Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine

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un incentivo a pagare le fatture più velocemente. Questa logica è molto più consona agli uomini d’affari e alle imprese che ai privati, perché la concorrenza sul mercato li obbliga a cercare il modo migliore per ottenere la liquidità necessaria. Per i privati, invece, l’alto tasso dell’interesse moratorio spesse volte non fa altro che accumulare le obbligazioni e diventa sempre più difficile uscire dall’indebitamento.

(2) La prassi dimostra inoltre che, con l’aiuto delle condizioni generali di contratto che derogano alle disposizioni previste dalla legge, le conseguenze della mora sono spesse volte stabilite a scapito del consumatore (interesse moratorio più alto, emolumenti per la diffida, pene convenzionali ecc.). In linea di principio non vi è alcun motivo di contestare tale pratica, a condizione che rispetti i limiti stabiliti dalla legge. Lo stesso vale per il creditore che vuol far valere i suoi diritti. Nelle vendite commerciali per gli operatori di mercato più deboli è spesso impossibile introdurre questo tipo di clausole nell’accordo o farle valere successivamente, perché metterebbero in gioco le loro relazioni commerciali. È quindi maggiore la necessità di disciplinare le vendite commerciali rispetto a quelle non commerciali, in particolare per le piccole e le medie imprese che in seguito alla loro posizione sul mercato non sono in grado di valere in modo esaustivo i loro interessi in un contratto.

(3) Un interesse moratorio più elevato potrebbe in molti casi avere effetti persino controproducenti. I privati pagano in ritardo le loro fatture non perché preferiscono investire i loro soldi in altro modo, ma soprattutto perché non hanno a disposizione il denaro necessario. Mentre un’impresa insolvente è destinata alla liquidazione e sparisce dal mercato, i debiti di una persona privata permangono anche in caso di insolvenza; il risanamento finanziario a lungo termine viene quindi ostacolato. Un interesse moratorio più alto non risolverebbe la situazione. Gli interessi relativamente alti dei piccoli crediti e delle carte di credito non impediscono ad esempio ai privati di indebitarsi. A differenza delle imprese, per i privati l’aumento del tasso dell’interesse moratorio avrebbe un effetto preventivo soltanto limitato, anzi, in molti casi non farebbe che aggravare il problema.

(4) Occorre inoltre considerare che un aumento dell’interesse moratorio a scopo preventivo è efficacie soltanto se il tasso d’interesse è superiore a quello per i crediti sul mercato. Mentre un commerciante di norma deve pagare un interesse inferiore al 10 per cento e quindi razionalmente un interesse moratorio del 10 per cento dovrebbe avere su di lui un effetto dissuasivo, per ottenere lo stesso effetto anche per il consumatore, l’interesse moratorio dovrebbe essere di molto superiore. Infatti, nell’ambito dei crediti al consumo o degli interessi stipulati per le carte di credito, il tasso d’interesse supera regolarmente il 10 per cento. Di conseguenza l’interesse moratorio dovrebbe essere fissato almeno al 15 per cento, il che inasprirebbe il problema dell’indebitamento e quindi non costituisce una soluzione accettabile.

(5) Infine anche il diritto comparato dimostra che è opportuno distinguere le normative applicate alle vendite commerciali da quelle non commerciali61. La direttiva 2000/35/CE si limita «ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale»62. Mentre per i contratti stipulati con consumatori il diritto europeo non prevede disposizioni pertinenti. Nei Paesi limitrofi l’interesse moratorio applicato alle vendite non commerciali è nettamente inferiore a quello vigente per le vendite commerciali. Un aumento dell’interesse moratorio per le vendite non commerciali non può essere pertanto giustificato neanche con un adeguamento alle norme estere.

In conclusione, conformemente alla struttura già esistente del Codice delle obbligazioni, si propone di rinunciare a un aumento generale del tasso d’interesse di cui all’articolo 104 capoverso 1 CO e di limitare la revisione alla riformulazione della disciplina concernente le vendite commerciali di cui all’articolo 104 capoverso 3 CO.

61 WEBER, Festschrift Bucher, pag. 799.

62 Considerando 13.