Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine

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4. Adeguamento delle condizioni generali di contratto

della Confederazione

La mozione richiede inoltre di adeguare le condizioni generali di contratto della Confederazione e di prevedervi un tasso moratorio più alto. Secondo l’articolo 3 capoverso 2

dell’ordinanza del 22 novembre 200673 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici l’acquisto di beni e prestazioni compete all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e a armasuisse.

In virtù dell’articolo 29 capoverso 3 dell’ordinanza del 11 dicembre 199574 sugli acquisti pubblici, il committente del servizio federale deve in linea di principio applicare le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell’affare richieda la negoziazione di condizioni particolari. Tuttavia le condizioni generali di contratto dell’UFCL (nella prassi sono in particolare applicate le condizioni generali della Confederazione di marzo 2001 per

l’acquisto di beni e le condizioni generali di contratto della Confederazione di marzo 2001 per commesse di servizi) e quelle di armasuisse (condizioni generali di armasuisse del 1° gennaio 2010, testo disponibile in tedesco e in francese) non prevedono regole sull’interesse moratorio. Le CG menzionate fanno sussidiariamente riferimento alle disposizioni del CO che quindi sono applicate direttamente (n. 10.1 e 12.1 delle CG dell‘UFCL, n. 18 delle CG di armasuisse). Un aumento dell’interesse moratorio nel CO comporterebbe anche per la Confederazione il pagamento dell’interesse moratorio più elevato. Ciò presuppone però che si tratti di una vendita commerciale, il che è piuttosto raro, visto che la Confederazione conclude la maggioranza dei suoi affari per coprire il proprio fabbisogno.

La Confederazione ha cercato di rimediare al problema della mora soprattutto rispettando maggiormente i termini di pagamento. Le condizioni della Confederazione prevedono per lo meno in certi casi un termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura e comunque non prima di 30 giorni dall'accettazione dei beni, a condizione che non sia stato pattuito altrimenti (n. 3.3 delle condizioni generali della Confederazione di marzo 2001 per l’acquisto di beni, n. 14 delle CG armasuisse). In risposta a vari interventi parlamentari sono state recentemente attuate le seguenti misure:

- nella sua circolare di inizio marzo 2009 l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha informato tutti i direttori e le direttrici delle unità amministrative

sull’importanza del rispetto dei termini di pagamento.

- Alla luce degli sviluppi economici, ad aprile 2009 il Consiglio federale ha incaricato la AFF di ordinare a tutte le unità amministrative di non attendere la scadenza del termine di pagamento, ma di saldare le fatture dei fornitori non appena concluso

l’esame della fattura. L’AFF ha prolungato la validità di tale direttiva, originariamente prevista sino a fine 2009, per un altro anno fino alla fine del 2010.

- Su richiesta della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha invitato i servizi federali responsabili della gestione degli immobili (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, consiglio del Politecnico federale di Zurigo e armasuisse), l’Ufficio federale delle strade e l’Ufficio federale dei trasporti a prevedere a partire dal 1° gennaio 2010 termini di pagamento di massimo 30 giorni. Soltanto in caso di esami molto complicati può essere convenuto un termine di pagamento massimo di 45 giorni.

- La KBOB ha consigliato ai suoi membri cantonali e comunali e ad altri uffici responsabili per la costruzione e gli immobili al di fuori dell’Amministrazione federale (Immo-

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