Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine
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dei fallimenti e della perdita di 450 000 posti di lavoro all’anno4. Visto che in Svizzera il comportamento di pagamento è simile, i danni arrecati alla nostra economia sono analoghi.
2 Situazione iniziale
2.1 La mozione 08.3169 «Morale di pagamento: porre un freno all’andazzo attuale» La mozione presentata il 20 marzo 2008 «Morale di pagamento: porre un freno all’andazzo attuale» ha il tenore seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di rivedere l’articolo 104 CO innalzando adeguatamente l’interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 per cento) in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Vanno adeguate anche le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali).» Il 21 maggio 2008 il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. Nel suo parere spiega: «Il tasso degli interessi moratori applicato attualmente in conformità all’articolo 104 CO in caso
di pagamento tardivo di debiti è da molti giudicato troppo basso. Da un’analisi di diritto comparato risulta che i Paesi limitrofi applicano tassi più elevati, soprattutto nei rapporti commerciali (p.es. Germania: 11,32 %, Austria: 11,19 %, Francia: 11,2 %). In questo contesto va ricordata anche la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La Direttiva statuisce che il livello degli interessi moratori dev’essere maggiorato di almeno sette punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della Banca centrale europea.
Il Consiglio federale giudica pertanto sostanzialmente legittima la richiesta degli autori della mozione, anche se l’interesse moratorio ai sensi dell’articolo 104 CO costituisce unicamente un minimo sancito dalla legge al quale si può derogare nella stipulazione di contratti.
Saranno necessarie ulteriori verifiche per determinare l’influenza degli interessi moratori sulla morale di pagamento dei debitori e per stabilire quale sia il tasso appropriato e se sia preferibile un tasso fisso o variabile (p. es. collegandolo al tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera). Bisogna anche valutare se alzare il tasso degli interessi moratori globalmente o soltanto nelle relazioni commerciali e se l’innalzamento debba tenere conto anche dei crediti concessi dallo Stato, soprattutto quelli fiscali, come pure del debito pubblico.
Contrariamente alla mozione 08.3168 del Gruppo UDC, «Morale di pagamento: porre un freno all’andazzo attuale» la presente mozione chiede soltanto un innalzamento appropriato del tasso degli interessi moratori, lasciando quindi al Consiglio federale il necessario margine di manovra per ottemperare alla richiesta.»
La mozione è stata accolta il 13 giugno 2008 dal Consiglio nazionale e il 17 dicembre 2008 dal Consiglio degli Stati. È stata nel contempo presentata un’altra mozione che richiede di aumentare l’interesse moratorio al 10 per cento5; anch’essa è stata accolta dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2010.
2.2 Regolamentazione vigente dell’interesse moratorio in Svizzera Secondo la definizione del Tribunale federale l’interesse moratorio corrisponde al risarcimento a cui il creditore ha diritto per il mancato pagamento di un credito6. L’interesse moratorio è
4«Bericht über die Wirksamkeit», pag. 120 e segg.
5Mozione 08.3168 «Morale di pagamento: porre un freno all’andazzo attuale».
6DTF 130 III 591, 596.