Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/81: Revisione parziale del Diritto delle obbligazioni (interesse moratorio) · 20 pagine
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stanze, sono considerate gravemente inique33. Infine la direttiva disciplina in modo uniforme l’applicazione della riserva di proprietà34.
2.4.3 Attuazione della direttiva
Gli Stati membri erano tenuti ad attuare la direttiva entro l’8 agosto 2002. Nel frattempo tutti i membri dell’UE hanno effettuato le modifiche necessarie35. La maggioranza degli Stati ha dichiarato valido l’interesse moratorio previsto dalla direttiva corrispondente al tasso di riferimento della BCE maggiorato di sette punti percentuali. La Germania, l’Austria e la Slovenia hanno deciso di maggiorare il tasso di riferimento ufficiale della BCE di otto punti percentuali. Dato che il 1° gennaio il 2010 il tasso di riferimento della BCE corrispondeva allo 0,12 per cento, il tasso dell’interesse moratorio ammontava all’8,12 per cento (per la Germania,
l’Austria e la Slovenia) e al 7,12 per cento (per il resto dei Paesi europei). Per i Paesi che non fanno parte dell’UE il tasso di riferimento è costituito dal tasso ufficiale di riferimento fissato dalle rispettive banche nazionali, maggiorato di almeno sette o otto punti percentuali.
Si constata quindi che, per lo meno per quanto riguarda le vendite commerciali, valgono tassi d’interesse molto più elevati rispetto a quelli applicati in Svizzera. Alla luce della seguente panoramica sulle normative dei Paesi limitrofi non è possibile trarre le stesse conclusioni per le vendite non commerciali.
Germania
Il diritto tedesco prevede un unico tasso d’interesse moratorio applicabile a tutti i debiti pecuniari. Gli interessi superano il tasso di riferimento di otto punti percentuali a condizione che il negozio giuridico non concerni alcun consumatore (art. 288 capoverso 2 Codice civile tedesco). In tutti gli altri casi, gli interessi moratori superano il tasso di riferimento della BCE di cinque punti percentuali (art. 288 capoverso 1 Codice civile tedesco).
Francia
Nel 2001, con l’entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE sono state adottate diverse misure legislative36. In particolare è stato rivisto l’articolo L441-6 del Code de Commerce che ora prevede l’applicazione dell’interesse moratorio non appena scade il trentesimo giorno dopo la consegna della merce o la prestazione del servizio, a meno che non sia stato pattuito altrimenti. Al contempo sono state introdotte sanzioni per il ritardo di pagamento che sono applicate senza preavviso. Tuttavia nella prassi le disposizioni in questione non sono state molto efficaci, poiché gli imprenditori non osavano chiedere le sanzioni per il ritardo di pagamento. Infatti, nel 2006 solo l’11 per cento degli imprenditori francese ha fatturato ai loro partner contrattuali il pagamento degli interessi moratori sanciti dalla legge37. Per questo motivo sono state adottate altre misure volte a lottare contro i ritardi di pagamento: a luglio 2008 il legislatore ha approvato la Loi de modernisation de l'économie. L’articolo L441-6 del Code de commerce è quindi stato riformulato di modo che il termine di pagamento massimo stabilito dalle parti contrattuali, non possa superare i 45 giorni sino alla fine del mese oppure i 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso contrario è applicato, senza ulteriore diffida,
l’interesse moratorio stabilito dalla legge maggiorato di dieci punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della BCE. Se invece le parti contrattuali concordano un altro tasso
33 Art. 3 cpv. 3−5.
34 Art. 4; cft. anche SIEGENTHALER/HUNKELER, Rz. pag. 2 e segg.
35 «Bericht über die Wirksamkeit», 151 e segg.
36 Loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001.
37 Rapport 2008, pag. 49 e segg.