Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine
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Commento all’allegato: modifica del diritto vigente
1. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 35 OASA
L’espressione «tempo di riflessione» che secondo il tenore vigente della disposizione comprende sia il periodo di recupero sia quello di riflessione, è sostituita con l’espressione «periodo di recupero e di riflessione». Lo scopo è di evidenziare il fatto che per calcolare il tempo concesso occorre tener parimenti conto di entrambi gli aspetti (v. anche il commento al n. 1.2.2, primo trattino).
Art. 36 cpv. 2 OASA
Per motivi di sicurezza spesso le vittime della tratta di esseri umani sono sistemate in un Cantone diverso rispetto a quello in cui è stato commesso il reato. Sovente nella prassi è difficile determinare il Cantone competente per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata. La modifica prevista stabilisce che il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato (v. anche il commento al n. 1.2.2, secondo trattino).
Art. 36a OASA (nuovo)
Con l’entrata in vigore della LPTes, l’articolo 30 capoverso 1 lettera e della legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri (LStr) verrà modificato. Infatti, sarà possibile derogare alle condizioni d’ammissione per disciplinare il soggiorno degli stranieri che collaborano con le autorità di perseguimento penale nel contesto di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale. Per mettere in pratica tale prescrizione legale, il nuovo articolo 36a OASA stabilisce i requisiti secondo cui, nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni, agli stranieri è rilasciato un permesso di dimora (cpv. 1). Tale permesso può essere rilasciato se esiste una decisione del direttore di fedpol passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni (cpv. 1 lett. a). L’esistenza di una tale decisione garantisce che durante la procedura d’esame è stato valutato se lo straniero potrebbe costituire un eventuale rischio per la sicurezza e chiarisce che la persona in questione resterà in Svizzera per un periodo ancora da definire. Lo stesso vale per l’accoglienza concordata di persone provenienti dall’estero (cpv. 1 lett. b).
Il capoverso 2 stabilisce che il rilascio del permesso di dimora spetta all’autorità degli stranieri del Cantone in cui lo straniero soggiornerà per motivi di sicurezza. Per consentire alla persona da proteggere di raggiungere una certa autonomia finanziaria, essa può inoltre essere autorizzata a svolgere un’attività lucrativa (cpv. 3).
Art. 68 cpv. 2 OASA (nuovo)
Il nuovo capoverso ha lo scopo di garantire che le vittime della tratta di esseri umani cui in applicazione dell’articolo 36 OASA è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, possano, per motivi di sicurezza, soggiornare fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso senza che ciò costituisca un cambiamento di Cantone. Il completamento dell’articolo 68 OASA rende inoltre necessario modificare la rubrica della disposizione che finora sanciva che era consentito soggiornare in un altro Cantone senza un cambiamento di Cantone soggetto a autorizzazione, soltanto per trattamenti medici.
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