Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 35 dell’ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) soddisfa, in linea di massima, tale requisito. L’esperienza tuttavia mostra che nella prassi il recupero è un aspetto cui viene data un’importanza minore rispetto alla riflessione. Questa discrepanza risulta anche dalla rubrica e dal testo della disposizione in questione che fa riferimento soprattutto al «tempo di riflessione». Aggiungendo il periodo di recupero nella rubrica e nel testo normativo, le autorità competenti dovranno tener debitamente conto di entrambi gli aspetti quando calcolano il tempo concesso.
- Competenza per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata a vittime e testimoni della tratta di esseri umani: l’articolo 36 OASA stabilisce che l’autorità cantonale degli stranieri può rilasciare alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Poiché le vittime della tratta di esseri umani sono spesso sistemate, per motivi di sicurezza, in un Cantone diverso da quello in cui si svolgono le indagini o la procedura giudiziaria, il luogo di soggiorno differisce dal luogo in cui è stato compiuto il reato (p. es. dopo una retata in un cabaret). Nella prassi è pertanto difficile determinare la competenza territoriale per il rilascio dei permessi. La modifica prevista dell’articolo 36 capoverso 2 OASA stabilisce che il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato. Questo adeguamento semplifica la collaborazione tra le autorità a favore delle vittime dato che l’autorità penale responsabile del procedimento si trova nello stesso Cantone dell’autorità di rilascio. Per proteggere la vittima occorre sistemarla al di fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso. Per evitare che tale trasferimento sia considerato un cambiamento di Cantone ai sensi dell’articolo 67 OASA, è necessario modificare l’articolo 68 OASA. Secondo il diritto vigente l’articolo 68 stabilisce che il soggiorno per un trattamento medico fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone. La stessa norma sarà applicata anche agli stranieri che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria.
1.2.3 Necessità di emanare disposizioni organizzative
Con la gestione del Servizio nazionale di protezione dei testimoni, fedpol assume un nuovo compito affidatogli da una legge speciale (art. 22 e 23 LPTes). Di conseguenza occorre adeguare l’articolo 10 dell’ordinanza del 17 novembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia in cui sono elencati i compiti speciali svolti da fedpol.
2. Commento alle singole disposizioni
Sezione 1: Oggetto
Per offrire una visione d’insieme l’articolo 1 elenca gli ambiti disciplinati dall’avamprogetto di ordinanza.
3
RS 142.201
4