Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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La decisione se comunicare i dati in questione spetta ai responsabili del Servizio di protezione dei testimoni che devono tener conto delle disposizioni di cui all’articolo 12. Il regolamento sul trattamento dei dati stabilisce sotto quale forma e mediante quale canale occorre presentare al Servizio di protezione dei testimoni una richiesta di comunicazione dei dati.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

Il presente articolo stabilisce i requisiti secondo cui i dati registrati in ZEUSS possono essere trasmessi alle autorità indicate nell’articolo 11 e definisce le circostanze in cui la trasmissione viene rifiutata. Conformemente ai principi generali della protezione dei dati, ogni trasmissione è inoltre verbalizzata. I verbali sono conservati per un anno. L’articolo statuisce anche che il trattamento dei dati da parte dei servizi o delle persone richiedenti è soggetto alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni (v. commento all’art. 4).

Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni

La prevista verbalizzazione delle consultazioni e la conservazione dei verbali per un anno soddisfano i requisiti del diritto federale in materia di protezione dei dati (art. 10 OLPD).

Secondo l’articolo 10 OLPD il detentore di una collezione di dati deve verbalizzare i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità. La verbalizzazione deve aver luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è stato conforme agli scopi per cui i dati sono stati collezionati o comunicati. L’articolo 10 OLPD stabilisce inoltre che i verbali devono essere conservate per un anno e sono accessibili soltanto alle persone dell’Ufficio federale incaricate di verificare l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

La durata di conservazione e di cancellazione corrisponde al principio generale di proporzionalità. I dati vanno quindi conservati soltanto per il periodo necessario al Servizio di protezione dei testimoni per adempiere i propri compiti legali. Per quanto riguarda lo scopo del trattamento dei dati, i dati in ZEUSS possono essere suddivisi in due categorie.

La prima categoria contiene i dati sui programmi di protezione dei testimoni approvati dal direttore di fedpol ai sensi dell’articolo 8 LPTes. Si presume che al più tardi dieci anni dopo la fine, di norma formale, di un programma di protezione dei testimoni, i dati pertinenti non siano più necessari (cpv. 1).

La seconda categoria comprende i dati trattati dal Servizio di protezione dei testimoni nel quadro di prestazioni di consulenza e di sostegno ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes. Questi dati generalmente sono necessari soltanto per il periodo limitato della prestazione di sostegno in questione. La loro durata di conservazione è quindi di soli cinque anni. Poiché tali prestazioni sono fornite senza che occorra una decisione formale d’inizio o di fine, la durata di conservazione inizia a decorrere a partire dall’ultima registrazione di dati concernente la prestazione in questione.

Art. 15 Sicurezza dei dati

I dettagli tecnici precisi sui requisiti, sulle procedure e sulle misure di protezione sono contenuti nel regolamento sul trattamento dei dati.