Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
c. la messa a disposizione di apparecchiature e infrastrutture. Se ciò è necessario nel
singolo caso e se le risorse del Servizio di protezione dei testimoni lo permettono, questa normativa consente ad esempio di mettere a disposizione sistemi d’allarme, veicoli o alloggi sicuri;
d. le prestazioni di terzi: si tratta di prestazioni che non possono essere fornite diretta-
mente dal Servizio di protezione dei testimoni, quali i costi d’abitazione, la sistemazione in albergo di una persona da proteggere o il noleggio di veicoli.
Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarcimento
Le richieste che possono essere evase rapidamente, nonché accertamenti e consulenze brevi non sono fatturate. Lo stesso vale per le misure urgenti che possono essere avviate immediatamente e senza grande dispendio e la cui prosecuzione viene poi affidato all’autorità di polizia competente. Se l’intervento della persona incaricata del compito in questione dura più di un giorno di lavoro, deve essere risarcito (cpv. 1). Per impiego s’intendono sia consulenze e accertamenti sia interventi veri e propri (di protezione) a favore dell’autorità richiedente.
Se per adempiere l’incarico di consulenza o sostegno occorrono due o più collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, l’incarico è considerato di vasta portata e va quindi risarcito dal primo giorno dell’impiego (cpv. 2).
Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a risarci-
mento
Il presente articolo prevede importi forfettari per l’impiego dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni: le aliquote giornaliere si applicano ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni che in genere svolgono impieghi di protezione o simili15 ai sensi dell’articolo 21 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza. Tutti gli altri impieghi ai sensi dell’articolo 21 lettera b sono risarciti su base oraria. Questo modello permette di stabilire con precisione il tempo di lavoro soggetto a risarcimento.
L’uso di apparecchiature speciali va risarcito al prezzo di costo (p. es. noleggio per un veicolo).
Art. 24 Fatturazione
Il presente articolo designa i destinatari delle fatture di tutte le spese e le prestazioni generate nel quadro dell’applicazione della LPTes, indica la documentazione da allegare alle fatture e sancisce il principio di annualità.
Il capoverso 1 lettera a disciplina le competenze per la fatturazione nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni. Si tratta delle spese di sostentamento della persona da proteggere e delle spese per le misure di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 LPTes. Riguardo a tali spese, l’autorità richiedente deve già presentare una garanzia di assunzione dei costi conformemente all’articolo 2 capoverso 3 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza. Tutta la corrispondenza concernente un caso concreto, quindi anche la fatturazione, avviene, per motivi di tutela del segreto, direttamente tra il Servizio di protezione dei testimoni e l’autorità richiedente.
15 P. es. l’assistenza di persone, la realizzazione di misure tecniche o l’allestimento di vaste misure d’integrazione e di formazione nel Cantone competente.