Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sulla protezione extra-

procedurale dei testimoni (Ordinanza sulla protezione dei testimoni, OPTes)

1. In generale

1.1 Situazione di partenza

Il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes).1

Il relativo decreto federale, che comprende il disegno della LPTes, è stato approvato dall’Assemblea federale nella votazione finale del 23 dicembre 2011.

Il presente avamprogetto di ordinanza è stato elaborato dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) insieme a un gruppo di esperti composto di rappresentanti di un corpo cantonale di polizia, di un pubblico ministero cantonale, di una polizia degli stranieri e di un’autorità di migrazione comunali, come pure dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

1.2 Necessità di legiferare a livello di ordinanza

1.2.1 Necessità di legiferare in base al disegno della LPTes

La legge prevede alcuni mandati legislativi. Il Consiglio federale disciplina:

- le modalità della richiesta presentata dall’autorità responsabile del procedimento al Servizio di protezione dei testimoni (art. 6);

- le modalità per porre fine al programma di protezione dei testimoni (art. 11);

- la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 23);

- le caratteristiche del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (art. 25);

- la chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni (art. 34);

- le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite ai Cantoni soggette a risarcimento nonché l’importo e le modalità del risarcimento (art. 35).

1.2.2 Necessità di legiferare in base al messaggio concernente l’approvazione e la traspo-

sizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

- Periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani2: la Convenzione (art. 13) stabilisce che ogni Parte deve prevedere nel proprio diritto nazionale un periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani.

1 FF 2011 1 2 L’adeguamento della terminologia è il risultato della prevista verifica della legislazione nazionale finalizzata ad agevolarne l’attuazione ai sensi della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (FF 2011 28, messaggio, in fine al commento all’art. 14 della Convenzione).