Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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prossime (p. es. sulla situazione finanziaria e lo stato di salute) e necessariamente anche i dati dei presunti autori della minaccia e del suo ambiente (art. 26 cpv. 2 LPTes).

Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione

Secondo il presente articolo il Servizio di protezione dei testimoni è tenuto a consultare periodicamente i sistemi d’informazione elencati nel capoverso 1 lettere a–d. La registrazione in una di queste banche dati non influisce soltanto sulla decisione di ammissione in un programma di protezione dei testimoni o di proseguimento di un tale programma, bensì anche su altri procedimenti penali in corso. Se il Servizio di protezione dei testimoni constata che una persona che sta proteggendo è registrata in uno dei sistemi d’informazione in questione, contatta l’autorità di perseguimento penale competente o, per i casi di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia. Lo scopo di tale procedura è di garantire che l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni non sottragga le persone assistite all’azione penale (cpv. 2).

L’obiettivo più importante del Servizio di protezione dei testimoni è di garantire la sicurezza della persona da proteggere. Deve quindi evitare, nel limite del possibile, che si venga a sapere che una persona è inserita in programma di protezione dei testimoni e deve restringere il più possibile la cerchia delle persone informate. In tale contesto sarebbe ipotizzabile che il Servizio di protezione dei testimoni s’impegni per risolvere autonomamente le questioni all’origine della registrazione in una delle banche dati elencate, senza dover contattare uno dei servizi responsabili. Se ad esempio una persona da proteggere ha dimenticato di pagare una multa e la multa è stata successivamente commutata in una pena detentiva sostitutiva e segnalata nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, il Servizio di protezione dei testimoni obbligherà la persona in questione a costituirsi all’autorità di perseguimento penale competente e a pagare la multa. In questi casi non è quindi necessario che il Servizio di protezione dei testimoni divulghi informazioni concernenti il programma di protezione dei testimoni in corso.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

Con la trasmissione di dati registrati in ZEUSS ai sensi del capoverso 1 s’intende la consegna dei dati a terzi che in qualche modo forniscono un contributo alla protezione dei testimoni. In alcune disposizioni della LPTes, quale l’articolo 17, è prevista una tale collaborazione con terzi, sia con servizi pubblici sia con privati. Si tratta pertanto di una comunicazione di dati necessaria per il Servizio di protezione dei testimoni per consentirgli di adempiere i propri compiti legali.

Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo dei servizi cui, su richiesta, possono essere trasmessi dati registrati in ZEUSS affinché essi possano adempiere i loro compiti legali. Sono indicate le autorità che dovrebbero avere maggior bisogno di una trasmissione di dati per adempiere i propri compiti. Visto che il Servizio di protezione dei testimoni segue e assiste da vicino la persona da proteggere durante la sua vita quotidiana, anche per quanto riguarda le relazioni quotidiane con le autorità, sono molte le situazioni immaginabili in cui il Servizio di protezione dei testimoni dovrebbe svelare almeno a singoli collaboratori di servizi amministrativi l’informazione riguardo allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Si pensi ad esempio alle autorità fiscali, alle casse di compensazione o all’amministrazione militare. Potrebbero tuttavia verificarsi anche casi imprevedibili che rendono necessaria la comunicazione di dati. In caso di evacuazione in seguito a un incendio, i vigili del fuoco dovrebbero essere informati del fatto che nell’edificio si trova una persona da proteggere la cui porta d’entrata è particolarmente protetta. Non è quindi ragionevole, e nemmeno possibile, allestire un elenco esaustivo degli eventuali destinatari di dati registrati in ZEUSS.