Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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processuale penale svizzero del 5 ottobre 20076 (Codice di procedura penale, CPP), in combinato disposto con l’articolo 2 della legge federale del 19 marzo 20107 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP), nei procedimenti penali federali la richiesta dev’essere presentata, a seconda dello stato del procedimento, dal Ministero pubblico della Confederazione, dal Tribunale penale federale o dal Tribunale federale.

Art. 4 Trasmissione e invio

L’articolo 1 dell’ordinanza del 4 luglio 20078 sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrl), disciplina la protezione delle informazioni della Confederazione e dell’esercito, nella misura in cui è necessaria nell’interesse del Paese. Secondo l’articolo 2 OPrl, il campo d’applicazione comprende l’Amministrazione federale e le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale.

L’autorità responsabile del procedimento di cui all’articolo 6 capoverso 1 LPTes trasmette al Servizio di protezione dei testimoni la richiesta di svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. La relativa documentazione è per principio sottoposta alla tutela del segreto (art. 24 cpv. 2 LPTes). Il diritto federale statuisce che le informazioni classificate devono essere trattate (trasmesse) dalle autorità cantonali o comunali. Il trattamento dei dati da parte di queste autorità è, dal canto suo, sottoposto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni

L’articolo 11 LPTes prevede diversi motivi per porre fine a un programma di protezione dei testimoni. In caso di cessazione della minaccia sarebbe, ad esempio, inutile proseguire un programma di protezione dei testimoni. Se, d’altro canto, la persona da proteggere assume un comportamento che viola gravemente gli obblighi concordati, rende impossibile lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni e ne causa la fine, anche perché mette a repentaglio la sicurezza dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

L’articolo 5 dell’avamprogetto di ordinanza disciplina i dettagli relativi al terzo motivo previsto dalla legge per porre fine al programma, ovvero su richiesta esplicita della persona da proteggere (art. 11 cpv. 2 LPTes). Come illustrato nel messaggio9 e più precisamente nel commento all’articolo 11 capoverso 2 LPTes, la decisione di terminare il programma non deve essere motivata da un’esitazione temporanea ma poggiare su un’informazione approfondita e dettagliata sulle conseguenze e può avvenire soltanto dopo un periodo di riflessione. La procedura prevista dall’articolo 5 dell’avamprogetto tiene conto di tale norma volta a tutelare la persona inserita nel programma di protezione dei testimoni, poiché impartisce al Servizio di protezione dei testimoni l’obbligo d’informarla in modo completo (cpv. 2). Alla persona da proteggere è inoltre accordato un periodo di riflessione di 30 giorni, durante cui può riconsiderare la sua decisione eventualmente troppo impulsiva (cpv. 3). Il periodo di riflessione può essere ridotto fino a dieci giorni se anche il Servizio di protezione dei testimoni approva la fine del programma di protezione. Questa disposizione potrebbe ad esempio applicarsi ai casi, in cui l’analisi dei rischi effettuata dal Servizio di protezione dei testimoni conferma che

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RS 312.0

7

RS 173.71

8

RS 510.411

9 FF 2011 72 seg.