Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine
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dell’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD) stabilisce che gli organi federali responsabili devono emanare un regolamento sul trattamento delle collezioni di dati automatizzati che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità. Questo è il caso di ZEUSS. Il regolamento sul trattamento dei dati descrive in particolare l’organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e integra i documenti relativi alla pianificazione, all’elaborazione e alla gestione della collezione di dati (art. 21 cpv. 2 OLPD). Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 LPD il sistema d’informazione ZEUSS deve essere notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT.
Il consulente per la protezione dei dati di fedpol supervisiona il trattamento dei dati registrati in ZEUSS (cpv. 3). Il sistema d’informazione è sottoposto al sistema di gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni del DFGP (Direttiva del DFGP del 12 maggio 2011 sull’attuazione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni). Lo scopo di tale sistema di gestione è assicurare che la sicurezza informatica e la protezione delle informazioni siano conformi al diritto sulla protezione dei dati..
ZEUSS, l’hardware e il software utilizzati costituiscono, viste le esigenze particolari in materia di tutela del segreto, una struttura d’informazione indipendente e chiusa, che è installata in un luogo segreto e non può pertanto essere gestita o mantenuta dai fornitori di prestazioni informatiche della Confederazione. Poiché ZEUSS non ha alcuna interfaccia con altre unità organizzative interne o esterne a fedpol, va di conseguenza gestito e mantenuto dal Servizio di protezione dei testimoni. Il Servizio deve tuttavia avere la possibilità, se necessario, di collaborare con fornitori di prestazioni dell’Amministrazione federale o con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche. Ciò potrebbe essere necessario quando il Servizio di protezione dei testimoni deve eseguire lavori di manutenzione o di sviluppo che superano le capacità dei propri specialisti.
Art. 8 Accessi
La cerchia di persone autorizzate ad accedere a ZEUSS è molto ristretta vista la sensibilità dei dati ivi registrati. L’accesso è accordato unicamente ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni e al capo della divisione di fedpol cui il Servizio di protezione dei testimoni è subordinato. Il presente articolo dell’avamprogetto di ordinanza stabilisce che soltanto le persone indicate sono autorizzate a trattare i dati registrati in ZEUSS. Per trattamento dei dati s’intende in questo caso quanto enunciato dall’articolo 3 LPD, ovvero: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati. Fisicamente, ZEUSS sarà inoltre completamente separato da tutti gli altri sistemi d’informazione o reti di collegamento interni ed esterni a fedpol.
La trasmissione di dati registrati in ZEUSS è disciplinata dagli articoli 10 e 11 (v. i commenti più avanti).
Art. 9 Catalogo dei dati
Il catalogo particolareggiato dei dati definito dal presente articolo corrisponde alle prescrizioni legali di cui all’articolo 26 LPTes ed elenca soltanto le categorie di dati necessarie affinché il Servizio di protezione dei testimoni possa adempiere integralmente i compiti attribuitigli dalla legge. Rientrano in tali categorie i dati della persona da proteggere e delle persone a lei
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